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Sentenza

Sentenza n. 723/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento A) con il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. 3-OMISSIS- del Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, notificato in data 10.9.2025, recante "Sospensione della concessione di suolo pubblico per esercizio dell'attività di commercio sul posteggio -OMISSIS-di -OMISSIS-"; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; B) con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 7/11/2025: - del provvedimento già impugnato col ricorso principale; - del “Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2020, ss.mm.ii., nella parte in cui, all’art. 43, comma 4, statuisce che “Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, fra cui, per quanto occorrer possa, il verbale di accertamento n. -OMISSIS-del 13.8.2025, con cui è stata contestata la violazione dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento in relazione all’articolo 116, comma 3, lett. “d”, della L.R.T. 62/2018, il verbale di accertamento n. -OMISSIS- del 13.8.2025, con cui è stata contestata la non corretta e mancata esposizione del prezzo di vendita al pubblico e il verbale di accertamento n. -OMISSIS-del 20.8.2025, con cui è stata contestata la non corretta esposizione del prezzo di vendita al pubblico.

Giustizia amministrativa202502604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di sospensione per trenta giorni della concessione di suolo pubblico relativa a un posteggio per commercio su area pubblica, oltre al regolamento comunale nella parte concernente la sospensione per violazioni di particolare gravità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Firenze ha sospeso per trenta giorni la concessione di suolo pubblico: venti giorni per l’occupazione di una superficie eccedente quella concessionata e dieci giorni per la mancata o non corretta esposizione dei prezzi. Con il ricorso principale ha dedotto la nullità o illegittimità dell’atto per carenza di motivazione, sostenendo di aver ricevuto inizialmente una copia composta soltanto dalla prima e dalla terza pagina, nonché la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Con i motivi aggiunti ha contestato la duplicazione o sostituzione dell’atto notificato, l’omessa notifica via PEC, l’assenza di comunicazione di avvio, la mancata definitività dei verbali presupposti e l’insufficienza della loro descrizione. Ha inoltre sostenuto che l’occupazione eccedente, pari a 1,82 mq rispetto ai 6 mq concessionati, non fosse qualificabile come violazione di particolare gravità, non incidesse sul decoro, sulla valenza storica o sulla fruibilità dell’Area UNESCO e potesse derivare da un occasionale spostamento della merce. Quanto alla mancata esposizione dei prezzi, ha dedotto che i verbali non descrivessero adeguatamente l’infrazione e non considerassero la possibilità di un unico cartello per prodotti identici. Infine ha impugnato l’art. 43, comma 4, del regolamento comunale, ritenendolo contrastante con l’art. 116, comma 5, della legge regionale toscana n. 62/2018, poiché avrebbe introdotto un’automatica presunzione di particolare gravità e la sospensione massima di venti giorni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il provvedimento fosse sin dall’origine composto da tre pagine e che la prima notificazione incompleta fosse dovuta a una mera svista materiale, sicché non esistevano due provvedimenti distinti né una successiva integrazione postuma della motivazione. L’omessa notificazione via PEC non incide sulla legittimità dell’atto. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento, poiché la ricorrente non ha indicato quali concreti elementi avrebbe potuto apportare e l’esercizio del potere aveva portata sostanzialmente vincolata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto applicabile il regime previsto per i posteggi situati nell’Area UNESCO: il rinvio dell’art. 7, comma 10, all’art. 43, comma 4, comprende anche la sospensione, oltre alla decadenza. L’occupazione di una superficie maggiore di quella concessionata in Area UNESCO è stata considerata, già di per sé, lesiva del decoro e della valenza storica dell’area e quindi di particolare gravità; il verbale era sufficiente perché indicava l’eccedenza quantitativa di 1,82 mq, senza necessità di descrivere le modalità dell’occupazione. Quanto ai prezzi, i verbali attestavano che essi erano assenti su più della metà degli articoli e seminascosti sulla parte restante, o assenti sulla quasi totalità della merce: tale descrizione è stata ritenuta sufficiente. È stata inoltre ritenuta legittima la previsione regolamentare che qualifica ex ante come particolarmente gravi determinate violazioni e stabilisce la sospensione di venti giorni, poiché adottata nell’esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla normativa regionale. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

    La questione relativa alla conformità delle copie notificate non incide sull’esito, poiché il Collegio ha ritenuto che vi fosse un unico provvedimento, originariamente composto da tre pagine, notificato inizialmente in forma incompleta per una svista materiale.

  • art. 8, comma 2, l. 241/1990

    La mancata indicazione, nei verbali, degli elementi tipici della comunicazione di avvio non determina l’illegittimità del provvedimento quando il potere esercitato ha portata sostanzialmente vincolata e il ricorrente non dimostra quali concreti apporti partecipativi avrebbe potuto fornire.

  • art. 18 l. 689/1981

    La pendenza del termine per proporre opposizione ai verbali non impedisce, secondo la decisione, l’adozione della sospensione amministrativa fondata sugli accertamenti.

  • art. 100, commi 1 e 4, l.r. Toscana 62/2018

    Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.

    L’accertata assenza dei prezzi su una parte consistente della merce, o la loro non visibilità, è sufficiente a integrare la violazione; la regola sull’unico cartello per prodotti identici non è decisiva in presenza di una carenza estesa dei prezzi.

  • art. 116, commi 3 e 5, l.r. Toscana 62/2018

    In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività.

    La disposizione consente la sospensione da dieci a venti giorni per violazioni particolarmente gravi o reiterate e attribuisce al Comune un potere regolamentare di specificazione delle violazioni qualificabili ex ante come particolarmente gravi.

  • art. 6, comma 3, Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche

    I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionati.

    La violazione del divieto di eccedere lo spazio concessionato è integrata dall’accertamento dell’estensione maggiore rispetto alla superficie autorizzata; non è necessario descrivere ulteriormente le modalità dell’occupazione eccessiva.

  • art. 7, comma 10, Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche

    Le concessioni dei posteggi nella “Area UNESCO” saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni (...) ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata.

    Il rinvio all’art. 43, comma 4, non riguarda soltanto la decadenza, ma consente, per le violazioni rilevanti commesse nell’Area UNESCO, anche l’applicazione della sospensione prevista dal regolamento.

  • art. 43, commi 3 e 4, Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche

    Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni.

    La disposizione regolamentare può qualificare ex ante, con valutazione vincolante, determinate violazioni come particolarmente gravi e stabilire la sospensione di venti giorni, in coerenza con il potere regolamentare previsto dalla legge regionale.

  • art. 43, comma 5, l.r. Toscana 62/2018

    Costituisce la base del potere regolamentare comunale di specificare le ipotesi di particolare gravità richiamate dal regime regionale.

Massime di principio

  • Quando una copia di un provvedimento amministrativo viene notificata in forma materialmente incompleta per una svista di riproduzione, ma l’amministrazione dimostra che l’atto originario era completo e successivamente ne notifica l’integrale contenuto, non si configurano necessariamente due provvedimenti distinti né un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’illegittimità del provvedimento quando l’esercizio del potere ha portata sostanzialmente vincolata e il destinatario non indica quali concreti elementi avrebbe potuto apportare nel procedimento, soprattutto se le censure sostanziali risultano infondate.
  • In un’Area UNESCO, l’occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella oggetto di concessione può essere qualificata come lesiva del decoro e della valenza storica dell’area e, sulla base della disciplina regolamentare applicabile, come violazione di particolare gravità idonea a giustificare la sospensione dell’attività.
  • Ai fini dell’accertamento dell’occupazione eccedente il posteggio concessionato è sufficiente che il verbale indichi la superficie autorizzata e l’entità dell’eccedenza; non è indispensabile una descrizione analitica delle modalità con cui l’occupazione si è realizzata, in assenza di specifiche dichiarazioni dell’interessato.
  • Il potere regolamentare comunale può specificare ex ante le violazioni da considerare particolarmente gravi e collegarvi la sospensione massima prevista dalla legge regionale, purché tale disciplina trovi fondamento nella norma regionale attributiva del potere e sia coerente con il quadro legislativo.
  • Per contestare efficacemente la mancata esposizione dei prezzi è sufficiente un verbale che descriva l’assenza o la non visibilità dei cartellini su una parte significativa della merce; non occorre un’ulteriore specificazione quando tale accertamento non sia concretamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveOccupazione di suolo pubblicoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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