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Sentenza

Sentenza n. 4851/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del provvedimento ANAC del 24 giugno 2025 (prot. n. 0092671), con il quale l'Autorità ha concluso il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Fascicolo USAN/4719/2024/sd), procedendo alla relativa iscrizione; - della suddetta nota del 24 giugno 2025; - della comunicazione avvio del procedimento prot. n. 152737 del 20 dicembre 2024; - per quanto occorrer possa, della nota di A.T.C. Piemonte Nord (acquisita al protocollo dell'Autorità n. 121696 del 18 ottobre 2024), con cui la suddetta stazione appaltante ha segnalato di aver disposto, con determinazione n. 1765 del 4 ottobre 2024, la risoluzione del contratto avente ad oggetto “affidamento in adesione ad Accordo quadro per assistenza progettista per rilievi locali ascensori per il progetto di rinnovamento e svecchiamento del parco impianti ascensori degli edifici di proprietà complessiva o parziale di ATC Piemonte Nord a servizio delle unità abitative”; - per quanto occorrer possa, in parte qua, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera del 2 ottobre 2019, n. 861, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, applicabile ratione temporis; - di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202508715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico della notizia relativa alla risoluzione di un contratto applicativo per asserito inadempimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto, nell’ambito di un accordo quadro del valore massimo di € 463.159,53, un affidamento applicativo di importo pari a € 1.830,00 IVA compresa, relativo all’assistenza al progettista per sopralluoghi sugli impianti di sollevamento. La stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto applicativo, contestando la mancata collaborazione e l’omessa disponibilità a effettuare cinque sopralluoghi, e aveva segnalato la vicenda all’ANAC. La ricorrente ha impugnato l’annotazione deducendo quattro ordini di censure. Con il primo motivo ha contestato la tardività del provvedimento, sostenendo il superamento del termine di 180 giorni previsto dal regolamento ANAC e l’illegittimità della decorrenza del termine dalla comunicazione di avvio anziché dalla ricezione della segnalazione. Con il secondo motivo ha dedotto l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, anche per il mancato svolgimento dell’audizione richiesta. Con il terzo motivo ha contestato la qualificazione della vicenda come risoluzione contrattuale, trattandosi di un singolo ordinativo di valore marginale, e ha negato la gravità dell’inadempimento. Con il quarto motivo ha lamentato l’omessa valutazione e motivazione circa l’utilità concreta della notizia ai fini del giudizio delle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore economico, deducendo violazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. 50/2016, del regolamento ANAC e degli artt. 2, 3, 7, 10 e 10-bis della l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, imparzialità e parità di trattamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo. Ha ritenuto ragionevole che il regolamento ANAC preveda una fase di pre-istruttoria di 90 giorni dalla segnalazione e faccia decorrere il successivo termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di annotazione. Nel caso concreto, il termine è stato rispettato considerando la sospensione prevista dal regolamento per l’acquisizione delle memorie difensive, della quale era stata data comunicazione alla ricorrente. Il Collegio ha invece accolto le censure trasversali dei motivi secondo, terzo e quarto relative all’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione sull’utilità della notizia. L’ANAC si era limitata a qualificare il provvedimento della stazione appaltante come riconducibile a una risoluzione contrattuale e a ritenere documentati i fatti, senza valutare adeguatamente la circostanza decisiva che l’inadempimento riguardava un singolo ordinativo di circa € 1.500,00 rispetto a un accordo quadro del valore massimo di € 463.159,53. Anche in presenza di una vicenda astrattamente riconducibile a una risoluzione, l’Autorità deve verificare in concreto se la notizia sia utile quale indice di inaffidabilità e se la condotta presenti una gravità tale da giustificarne la pubblicazione nel Casellario. Tale verifica non risultava svolta né adeguatamente motivata. Il provvedimento di annotazione è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate, con obbligo dell’ANAC di rifondere alla ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [...] e stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84

    La disposizione attribuisce all’ANAC il potere di individuare e annotare ulteriori informazioni, ma impone che esse siano effettivamente utili alle finalità del Casellario, compresa la valutazione dell’affidabilità degli operatori economici.

  • art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016

    Le informazioni del Casellario possono rilevare ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali, ma l’annotazione deve essere collegata a una concreta utilità della notizia quale indice di inaffidabilità.

  • art. 8, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali

    La riconducibilità della vicenda a una categoria astrattamente annotabile non esonera l’ANAC dalla verifica dell’utilità concreta della notizia e della sua effettiva attitudine a incidere sulla valutazione di affidabilità.

  • art. 16 Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    Il periodo di sospensione previsto per l’acquisizione delle memorie difensive deve essere computato ai fini della verifica del rispetto del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 17 Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento, dopo la fase di pre-istruttoria, e non dalla ricezione della segnalazione della stazione appaltante.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione impone all’ANAC di esplicitare, anche sinteticamente ma in modo non meramente assertivo, le ragioni della concreta utilità della notizia annotata.

Massime di principio

  • L’ANAC, prima di disporre un’annotazione nel Casellario informatico non tipizzata come atto dovuto, deve valutare e motivare la concreta utilità della notizia rispetto alle finalità del Casellario e alla verifica dell’affidabilità dell’operatore economico.
  • La mera qualificazione della vicenda come risoluzione contrattuale o come altra categoria astrattamente annotabile non consente un automatismo nell’iscrizione: l’Autorità deve esaminare la gravità concreta della condotta e la sua effettiva attitudine a fornire indicazioni utili alle future stazioni appaltanti.
  • Quando l’inadempimento riguarda un singolo ordinativo eseguito nell’ambito di un accordo quadro, l’ANAC deve considerare specificamente il valore e la marginalità dell’ordinativo rispetto al valore complessivo dell’accordo e l’incidenza della vicenda sull’affidabilità complessiva dell’operatore; non sono ammissibili annotazioni fondate su automatismi.
  • La motivazione sull’utilità della notizia può essere più sintetica per gli illeciti professionali gravi tipizzati dal legislatore, ma non può essere omessa quando le circostanze concrete, quali il modesto valore dell’affidamento applicativo, pongano in dubbio l’idoneità della vicenda a dimostrare l’inaffidabilità dell’operatore.
  • Nel procedimento di annotazione disciplinato dal regolamento ANAC, il termine di 180 giorni per la conclusione decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento, mentre la fase precedente di pre-istruttoria è distinta e può durare 90 giorni; il termine deve essere calcolato tenendo conto delle sospensioni regolamentari comunicate all’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACQualificazione delle imprese e SOAMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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