Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41913/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Kwa mena Patrick impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/12/2021 che lo aveva condannato a 8 mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (rientro nel territorio dello Stato in violazione del provvedimento di espulsione del Tribunale di sorveglianza di Bari del 18/11/2008). Il ricorrente articolava due motivi: (1) inosservanza del diritto alla trattazione orale, perché la Corte avrebbe trattato la causa nella forma scritta malgrado richiesta di udienza orale; (2) inesatta valutazione delle circostanze attenuanti (artt. 62-bis, 69, 81, 133 c.p., art. 13 comma 13-bis T.U. imm.), lamentando che la Corte non abbia riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e senza valida motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio, rilevando dagli atti che l'udienza del 10/12/2021 si è effettivamente svolta in presenza delle parti. Sul secondo motivo ha ritenuto l'inammissibilità posto che la pena inflitta è pari al minimo edittale e il giudizio di equivalenza delle circostanze è imposto dall'art. 69 c.p. a causa della circostanza aggravante della recidiva; pertanto non è stata ravvisata una censura idonea a rendere ammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (con richiamo alla Corte cost. n.186/2000 relativamente ai presupposti per escludere colpa nella proposizione del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)

    Norma che sanziona il rientro nel territorio dello Stato in violazione del provvedimento di espulsione; applicata per qualificare il fatto e confermare la condanna del ricorrente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti specifiche; invocata dal ricorrente per ottenere una più favorevole determinazione della pena, non ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti.

  • art. 69 cod. pen.

    Stabilisce il criterio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto imposta l'equivalenza a causa della recidiva, impedendo il riconoscimento prevalente delle attenuanti.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato tra le norme rilevanti alla determinazione della pena; non ha prodotto inversione della valutazione delle circostanze operata dalla Corte territoriale.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena nel suo concreto; la Corte ha mantenuto la pena al minimo edittale in ragione dell'equivalenza imposta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio per escludere che la parte abbia proposto ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la sanzione.

Massime di principio

  • La mancata concessione della trattazione orale è censurabile solo se dall'istruttoria emerge che l'udienza non si è effettivamente svolta in presenza delle parti; la mera richiesta non vale se gli atti dimostrano la presenza.
  • Quando la pena inflitta è pari al minimo edittale e risulti una circostanza aggravante prevalente (es. recidiva), il criterio di equivalenza dell'art. 69 c.p. può impedire il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso manifestamente infondato e inammissibile quando i motivi non superano la verifica di fondatezza immediata.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice può pronunciare condanna alle spese e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che emergano circostanze che escludano la colpa nella proposizione del ricorso.
  • Nel valutare l'adeguatezza della motivazione circa le attenuanti, la Corte verifica se vi sia un effettivo errore di diritto o di valutazione tale da consentire la cassazione; la presenza di una aggravante che bilancia le attenuanti rende più difficile il successo del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.