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Sentenza

Sentenza n. 16747/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del 7.9.2026 con cui il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie - Ufficio VI ha disposto “l’esclusione della società SPA GROUP - S.R.L. dalla procedura” indetta mediante pubblicazione di Richiesta di Offerta n. 6474795, CIG BCAF65F921, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per “l’Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023» dei lavori di «intervento di ricarica e collaudo delle bombole antincendio degli archivi presso il plesso del Tribunale Ordinario di viale Giulio Cesare 54b, Roma , ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023”; del provvedimento con cui il Ministero ha provveduto a “richiedere l’annullamento o il recesso del relativo CIG sulla piattaforma PCP di ANAC”; dell’”esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati”, offerto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al Ministero della Giustizia all’esito delle richieste nn. 20441275 e 20653652, avanzate con riferimento alla società ricorrente, rispettivamente, l’11.8.2026 ed il 1.9.2026; del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza di autotutela presentata dalla SPA Group S.r.l. il 18.9.2026; di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202610513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione per irregolarità fiscale da una trattativa diretta sul MEPA per i lavori di ricarica e collaudo delle bombole antincendio presso il Tribunale ordinario di Roma, chiusura della procedura senza aggiudicazione e richiesta di annullamento o recesso del CIG; contestati anche gli esiti informativi fiscali e il silenzio sull’istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, unica offerente nell’affidamento diretto e abilitata sul MEPA per il settore, ha impugnato l’esclusione disposta il 7 settembre 2026 ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, nonché gli atti collegati. Ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà e illogicità, motivazione apparente e carenza istruttoria. In particolare, ha sostenuto che i debiti tributari, pari a 9.612,55 euro e relativi a due cartelle, non configurassero un’irregolarità definitivamente accertata rilevante ai fini dell’esclusione, poiché la procedura di verifica e pignoramento presso terzi avviata il 6 luglio 2026 su richiesta di Sogin avrebbe comportato un impegno vincolante al pagamento anteriore alla scadenza per le offerte del 7 agosto 2026. Ha inoltre contestato che il Ministero avesse omesso un adeguato approfondimento delle informazioni fiscali e ha invocato l’affidamento sulla propria regolarità, deducendo di non aver potuto rateizzare o definire agevolmente le cartelle. Il debito risultava estinto il 4 settembre 2026 mediante saldo del pignoramento; la società non ha tuttavia provato che le cartelle, notificate il 17 aprile 2026 secondo gli atti, non le fossero state comunicate.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto integrata prima della scadenza dell’offerta una violazione fiscale grave e definitivamente accertata: il debito era di 9.612,55 euro, superiore alla soglia di 5.000 euro, e la sua estinzione è intervenuta soltanto il 4 settembre 2026, dopo il termine del 7 agosto 2026. La procedura di cui all’art. 48-bis d.P.R. 602/1973 serve a verificare l’inadempimento e, in caso positivo, a sospendere il pagamento al beneficiario e segnalare la situazione all’agente della riscossione per l’attivazione della riscossione; non equivale a un impegno vincolante al pagamento rilevante come esimente dall’esclusione. Tale impegno può invece derivare, tra l’altro, da una dilazione o rateizzazione, che nel caso concreto non risultava perfezionata prima della scadenza dell’offerta. La stazione appaltante ha pertanto correttamente rilevato la mancanza originaria di un requisito generale. È stata respinta anche la censura fondata sull’affidamento: la ricorrente non ha dimostrato la mancata notifica delle cartelle, mentre il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di presentare documentazione completa e veritiera e l’affidamento è tutelabile solo se incolpevole. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

    L’esclusione per grave violazione fiscale è evitata soltanto se il pagamento, l’estinzione del debito o un impegno vincolante al pagamento si perfezionano prima della scadenza per presentare l’offerta. L’estinzione successiva e la mera attivazione della procedura di verifica ex art. 48-bis non soddisfano tale condizione.

  • Allegato II.10, art. 1, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.

    La definitività della violazione fiscale ricorre quando essa è contenuta in una sentenza o in un atto amministrativo non più impugnabile; nel caso deciso la documentazione attestava che la situazione debitoria esisteva prima della scadenza dell’offerta.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    inverandosi in una verifica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, se il beneficiario sia, o meno, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso di verifica positiva, il soggetto verificatore deve sospendere il pagamento e segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

    La procedura di verifica ex art. 48-bis accerta l’inadempimento e consente la sospensione del pagamento al beneficiario e la segnalazione all’agente della riscossione; non costituisce, di per sé, un impegno vincolante del debitore a pagare il debito tributario.

  • art. 19 d.P.R. 602/1973

    Tale procedura non allude alla costituzione di alcun impegno vincolante, che, viceversa, connota “la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto”.

    La dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 è distinta dalla procedura ex art. 48-bis e può integrare l’impegno vincolante rilevante ai fini dell’esimente, a differenza della mera attivazione della verifica e del pignoramento presso terzi.

  • art. 64 c.p.a.

    nella specie effettivamente disposto: circostanza non contestata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

    Il TAR ha considerato non contestato il fatto che il pignoramento presso terzi fosse stato effettivamente disposto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esclusione per grave irregolarità fiscale, il pagamento, l’estinzione del debito o l’impegno vincolante a pagarlo devono perfezionarsi prima della scadenza del termine per presentare l’offerta; l’estinzione successiva non rimuove la causa escludente già integrata.
  • La procedura di verifica prevista dall’art. 48-bis d.P.R. 602/1973, diretta a individuare l’inadempimento e a consentire la sospensione del pagamento a favore del debitore e la riscossione delle somme iscritte a ruolo, non costituisce da sola un impegno vincolante del debitore al pagamento ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023.
  • L’attivazione di una procedura di pignoramento presso terzi non equivale a una dilazione o rateizzazione del debito tributario; l’impegno rilevante come esimente dall’esclusione deve risultare vincolante e perfezionato entro la scadenza per la presentazione dell’offerta.
  • Il concorrente che invoca il legittimo affidamento sulla propria regolarità fiscale deve provarne i presupposti, inclusa, ove dedotta, la mancata notifica delle cartelle; l’affidamento è tutelabile solo se incolpevole e non può prevalere quando l’operatore abbia indotto l’amministrazione in errore o non abbia assolto i propri obblighi di diligenza e autoresponsabilità.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieRegolarità fiscale e contributivaCause di esclusione
IstitutiLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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