Cassazione Civile, Ordinanza n. 33339/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di risarcimento proposta da un soggetto che aveva avallato due cambiali emesse da una società e che lamentava che la banca, dopo una transazione intervenuta nel 2004 con alcuni garanti, avesse abusivamente utilizzato quei titoli in procedure esecutive già pendenti, depositandoli solo in copia e non in originale e omettendo di restituirli nonostante il saldo e stralcio. Secondo la prospettazione dell’attore, se i titoli fossero stati tempestivamente restituiti e la banca avesse rinunciato all’esecuzione, la procedura esecutiva n. 121/86 non sarebbe proseguita e non si sarebbe verificata la totale espropriazione del patrimonio immobiliare. In cassazione, il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello avesse male interpretato la transazione e trascurato che essa avrebbe determinato l’azzeramento di tutti i debiti della società e del garante; con il secondo denunciava violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando l’affermazione secondo cui la procedura esecutiva sarebbe comunque proseguita per la presenza di altri creditori, deducendo che tale circostanza non era provata e che solo i titoli della banca avrebbero consentito la continuazione dell’esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, da parte del ricorrente, della relata di notificazione della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso per cassazione comporta l’onere di depositare la copia della sentenza con la relativa relata, senza che l’omissione possa essere sanata dalla produzione tardiva ex art. 372 c.p.c. o dalla mancata contestazione della controparte. Ha aggiunto, in ogni caso, che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili: il primo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile senza specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni; il secondo perché diretto contro argomentazioni svolte ad abundantiam, quindi prive di incidenza sul dispositivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e alle ulteriori somme previste dall’art. 380-bis c.p.c. e dall’art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
l’omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando il ricorrente ne dichiari l’avvenuta notifica, comporta improcedibilità del ricorso per cassazione
non consente di sanare tardivamente l’omissione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito
nelle impugnazioni proposte contro sentenze di appello integralmente conformi alla decisione di primo grado è preclusa la censura ex n. 5
la censura che contesta un’argomentazione resa ad abundantiam non è scrutinabile per difetto di interesse
la verifica della tempestività del ricorso richiede il confronto con il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza
la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3
consente la decisione in camera di consiglio e la successiva memoria della parte ricorrente
la conferma della proposta di definizione anticipata integra ipotesi tipica di abuso del processo con condanna alla somma equitativa e alla Cassa delle ammende
art. 6 CEDU
la declaratoria di improcedibilità per omissioni di rito non viola il diritto al giusto processo, se l’adempimento omesso è preliminare e non eccessivamente oneroso
artt. 24 e 111 Cost.
l’onere di deposito della relata di notifica è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, egli assume l’onere di depositare entro il termine di legge la copia della sentenza munita della relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- L’omissione del deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata non può essere sanata dalla successiva produzione documentale né dalla mancata contestazione della controparte, perché il controllo è funzionale alla verifica officiosa della tempestività dell’impugnazione e del formarsi del giudicato.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile contro una sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Non sono ammissibili le censure dirette esclusivamente contro argomentazioni svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poiché tali passaggi non incidono sul dispositivo e difetta quindi l’interesse a ricorrere.
- La decisione della Corte in conformità alla proposta del consigliere delegato può integrare un’ipotesi di abuso del processo, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nei limiti della valutazione concreta del caso.
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