Cassazione Penale, Sentenza n. 40058/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva carenza e illogicità della motivazione circa le esigenze cautelari: contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato l'adeguatezza e la proporzionalità della misura, e che avesse rigettato gli arresti domiciliari senza motivare perché tale misura sarebbe stata insufficiente, nonostante le dichiarazioni dell'indagato sulla destinazione della sostanza al consumo di gruppo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità del motivo. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse motivata in modo logico e giuridicamente corretto nel ritenere il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, considerata la personalità del ricorrente, le modalità della condotta e la sua recidiva specifica. Ha ritenuto altresì adeguata la valutazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari, perché il Tribunale aveva accertato che l'indagato organizzava presso la propria abitazione tutta l'attività prodromica alla cessione della sostanza. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti: la misura cautelare è stata applicata in relazione a reato di spaccio; la Corte ha ritenuto che la gravità della condotta, la modalità organizzativa e la recidiva giustificassero il pericolo di reiterazione
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai criteri per valutare la colpa nella proposizione del ricorso e l'eventuale applicazione di sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il principio nella valutazione delle spese e della sanzione
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice procedura penale
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (adempimenti esecutivi a seguito della dichiarazione di inammissibilità)
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare deve contenere censure specifiche, motivate e non meramente generiche; l'assenza di specificità determina l'inammissibilità
- La valutazione del pericolo di reiterazione tiene conto della personalità del reo, della recidiva e delle modalità operative: se emergono elementi concreti di organizzazione dell'attività illecita, è agevole per il giudice ritenere inidonei i domiciliari
- Per contestare la proporzionalità della misura cautelare è necessario dimostrare, con argomentazioni e fatti specifici, perché una misura meno afflittiva sarebbe stata idonea a garantire le esigenze cautelari
- Le affermazioni generiche del difensore che non confutano nel merito i rilievi motivazionali del giudice di merito sono insufficienti in Cassazione
- La proposizione di ricorsi infondati o aspecifici può comportare condanna alle spese e, se ricorrono le condizioni, l'applicazione di una somma a titolo di ammenda; la giurisprudenza costituzionale è richiamata per i criteri di valutazione della colpa
- Quando l'attività del reato è organizzata nell'abitazione, il giudice può ritenere che gli arresti domiciliari non impediscano efficacemente la reiterazione e quindi siano inidonei
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