Cassazione Civile, Ordinanza n. 28232/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di anticipazione bancaria regolato in conto corrente, con mandato all'incasso e patto di compensazione. La società, poi ammessa a concordato preventivo, ha chiesto la restituzione delle somme incassate dalla banca dopo l'apertura della procedura sui crediti verso terzi già anticipati dall'istituto. La società ha sostenuto che i crediti della banca per le anticipazioni erano anteriori alla domanda di concordato, mentre il credito della società alla restituzione delle somme riscosse sarebbe sorto solo al momento dell'incasso, quindi dopo l'apertura della procedura; pertanto, a suo dire, la compensazione sarebbe vietata dal principio di cristallizzazione e dall'art. 56 l.fall. Ha inoltre dedotto violazione del principio di cristallizzazione, motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, nonché vizio sulle spese di lite per mancata compensazione nonostante il preteso contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in presenza di un patto di compensazione inserito nella convenzione di anticipazione su ricevute bancarie, opera una compensazione impropria fondata sull'unicità del rapporto negoziale e non la compensazione in senso stretto disciplinata dall'art. 56 l.fall.; perciò la banca può trattenere le somme incassate dopo l'apertura del concordato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma una questione giuridica. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo sulle spese, rilevando che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che la soccombenza della ricorrente giustificava la statuizione impugnata. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1703 c.c.
Richiamato insieme ad altre norme per sostenere la censura sulla disciplina del mandato all'incasso e sui rapporti tra mandante e mandatario.
art. 1713 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa restitutoria connessa al mandato all'incasso.
art. 1246 c.c.
Richiamato in tema di compensazione e dei relativi limiti.
art. 2704 c.c.
La Corte esclude la rilevanza della data certa nel caso concreto, poiché il curatore/liquidatore non è considerato terzo rispetto alla società già in bonis nella prospettazione esaminata.
art. 18 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla procedura concorsuale e dei suoi effetti.
art. 44 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla procedura concorsuale e dei suoi effetti.
art. 56 legge fall.
Non si applica, secondo la Corte, quando i reciproci debiti e crediti derivano da un unico rapporto negoziale e opera la compensazione impropria; si applica invece alla compensazione in senso stretto con debiti e crediti autonomi.
art. 168 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di cristallizzazione e del divieto di azioni esecutive individuali nel concordato preventivo.
art. 169 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulle conseguenze dell'ammissione al concordato preventivo.
art. 184 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla efficacia del concordato e sugli effetti verso i creditori.
art. 167 legge fall.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla cristallizzazione dei debiti dell'impresa in procedura.
art. 169 bis legge fall.
La Corte osserva che lo scioglimento dei rapporti non è in rilievo anche perché la fattispecie è anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione d'appello, pur sintetica, è ritenuta sufficiente perché richiama precedenti conformi e indica le ragioni giuridiche della decisione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito motivazionale minimo della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo che denunciava motivazione apparente viene respinto perché la motivazione non è apparente ma sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile perché non denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma censure di diritto e argomentazioni.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato con l'art. 369 c.p.c. per i requisiti di specificità del ricorso per cassazione sul vizio motivazionale.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato con l'art. 366 c.p.c. per i requisiti di specificità del ricorso per cassazione sul vizio motivazionale.
art. 92 c.p.c.
La regolazione delle spese è rimessa al giudice di merito; non è censurabile in cassazione la mancata compensazione se la parte è soccombente.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Solo richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato, senza sviluppo argomentativo rilevante.
Massime di principio
- Nell'anticipazione bancaria regolata in conto corrente, se la convenzione include un patto di compensazione o di incameramento delle somme riscosse, i crediti e debiti derivanti dalle operazioni collegate possono essere trattati come espressione di un unico rapporto negoziale; in tal caso la banca può trattenere le somme incassate anche se la riscossione avviene dopo l'apertura della procedura concorsuale del cliente.
- La compensazione in senso stretto ex art. 56 l.fall. presuppone crediti reciprocamente autonomi e coesistenti secondo le regole concorsuali; essa non governa la compensazione impropria che deriva dall'unitarietà causale di un'operazione bancaria autoliquidante.
- Il principio di cristallizzazione dei crediti non impedisce la trattenuta delle somme da parte della banca quando il rapporto originario comprende, ab origine, la destinazione delle riscossioni a copertura dell'anticipazione e il conseguente accertamento è meramente contabile.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per censurare questioni di diritto, valutazioni giuridiche o la mancata confutazione di tutte le argomentazioni delle parti.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, espone i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante il richiamo a precedenti conformi, soddisfacendo il minimo costituzionale.
- La liquidazione delle spese e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28223/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28224/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28225/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28228/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28229/2023 del 09/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →