Sentenza n. 223/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 674/2024 della Corte di Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, pubblicata il 05.12.2024 e notificata in data 23.01.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, relativa al pagamento dell'indennità per permessi della mensilità di dicembre 2017
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria non aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 426,01 per l'indennità di permessi relativa alla mensilità di dicembre 2017, rigettando invece la domanda concernente l'indennità di divisa. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che, nell'agosto 2025, l'Azienda aveva effettuato il pagamento delle somme dovute, ma non ha depositato documentazione comprovante l'integrale pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la dichiarazione del ricorrente sull'avvenuto pagamento potesse essere interpretata come rinuncia, per sopravvenuta carenza di interesse, alla decisione sull'azione di ottemperanza. Il Collegio non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché il ricorrente non aveva documentato il pagamento e mancava quindi la prova del pieno soddisfacimento del credito riconosciuto dal giudicato. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere richiede la prova del pieno soddisfacimento della pretesa azionata; la sola dichiarazione dell'avvenuto pagamento, non documentata, non è sufficiente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la dichiarazione del ricorrente sull'intervenuta esecuzione può essere interpretata in tal senso anche in assenza della prova documentale necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento della pretesa presuppone la prova documentale dell'avvenuta e piena esecuzione del giudicato; la mera dichiarazione della parte non è sufficiente.
- Quando il ricorrente dichiara che l'amministrazione ha eseguito il giudicato, ma non documenta il pieno soddisfacimento della pretesa, tale dichiarazione può essere interpretata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso anziché cessazione della materia del contendere.
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