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Ordinanza

Ordinanza n. 443/2026 - Catania, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato scaturente dai seguenti titoli: - decreto ingiuntivo n. 45/2011, emesso, a definizione del procedimento monitorio iscritto al n. 1953/2010 R.G., dal Tribunale di Caltanissetta, in data 28.01.2011; - sentenza n. 72/2014 emessa, in data 12.02.2014, a definizione del giudizio iscritto al n. 681/2011 R.G., dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale è stata rigettata l’opposizione al predetto decreto ingiuntivo.

Giustizia amministrativa202502504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di dare esecuzione a un decreto ingiuntivo e alla successiva sentenza del giudice ordinario, entrambi passati in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di due titoli giudiziali emessi dal Tribunale di Caltanissetta: un decreto ingiuntivo che aveva condannato il Consorzio al pagamento di euro 18.915,27, oltre interessi e spese, e la sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto, condannando altresì il Consorzio al rimborso delle spese di lite. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di competenza funzionale della propria Sezione staccata, poiché l'ottemperanza riguardava provvedimenti del giudice ordinario e, secondo la disciplina del codice del processo amministrativo, la competenza spettava al TAR nella cui circoscrizione aveva sede il giudice che aveva emesso la pronuncia da eseguire.

La decisione

Il TAR Sicilia, sede di Catania, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale. Ha applicato il combinato disposto degli artt. 112, comma 2, lett. c), 113, comma 2 e 14, comma 3, c.p.a., rilevando che, per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato e ad altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il titolo. Poiché i titoli erano stati emessi dal Tribunale di Caltanissetta, il giudice competente è stato individuato nel TAR Sicilia, sede di Palermo. Il Collegio ha inoltre precisato che, trattandosi di competenza funzionale inderogabile, la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata costituisce questione di competenza rilevabile d'ufficio, non soggetta al termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per le controversie distribuite tra sede e sezione secondo i criteri ordinari dell'art. 13 c.p.a. Il processo può essere riassunto davanti al TAR competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è stata rimessa al giudice dotato di potestas iudicandi. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    sussistenza di possibili profili di difetto di competenza funzionale

    Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, prima della decisione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Individua l'azione di ottemperanza diretta all'attuazione dei giudicati e dei provvedimenti equiparati del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Stabilisce il criterio speciale di competenza territoriale per l'ottemperanza ai provvedimenti del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13

    Qualifica come funzionalmente inderogabile la competenza nei giudizi di ottemperanza.

  • art. 47, commi 1 e 2, c.p.a.

    Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata

    La regola secondo cui la distribuzione tra sede centrale e sezione staccata non costituisce questione di competenza non opera nei casi di competenza funzionale disciplinati dall'art. 14; pertanto, nell'ottemperanza, la questione è rilevabile d'ufficio e non è soggetta al termine di eccezione previsto dal comma 2.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il processo potrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Per l'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato o di un provvedimento equiparato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso il titolo da eseguire.
  • La competenza prevista per il giudizio di ottemperanza dall'art. 113, comma 2, c.p.a. è funzionalmente inderogabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.a.
  • Quando opera una competenza funzionale inderogabile, la ripartizione della controversia tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata costituisce questione di competenza rilevabile d'ufficio; non si applica il termine decadenziale per eccepire tale ripartizione previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per i ricorsi distribuiti secondo gli ordinari criteri dell'art. 13 c.p.a.
  • Dichiarata l'incompetenza funzionale, il processo di ottemperanza può essere riassunto davanti al TAR individuato come competente entro il termine perentorio stabilito dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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