Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 85/2024, pubblicata il 13.6.2024, dal Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, dopo la formazione del giudicato, della sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, n. 85/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, n. 85/2024. La pronuncia era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento dovuto. I ricorrenti hanno quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Il giudizio è stato definito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se effettivamente versato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire la pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È indicato quale base normativa del giudizio di ottemperanza, senza un'ulteriore interpretazione espressa nel testo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'esecuzione spontanea intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali quando il pagamento o l'adempimento sopravvenuto è successivo alla proposizione del ricorso e la controversia è stata resa necessaria dall'inerzia dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.