Cassazione Penale, Sentenza n. 21941/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su un unico motivo: vizio di interpretazione della nozione di "prova nuova" ai fini della revoca della confisca di prevenzione. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte di appello ha applicato erroneamente i criteri affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 43668/2022) relativi all'art. 28 d.lgs. n. 159/2011, escludendo come "nuove" prove preesistenti ma non dedotte. Rumbo ha invece invocato la disciplina previgente (art. 7 L. 27/12/1956, n. 1423) e la giurisprudenza che ammetterebbe come novum anche prove preesistenti e non valutate, richiamando missive e soprattutto aerofotogrammi del 1983 che, a suo dire, dimostrerebbero che l'immobile era stato edificato nel 1982-1985 e che la sua presunta pericolosità sociale sarebbe sopravvenuta solo nel 1992, incidendo sulla ragionevolezza temporale della pericolosità rispetto all'acquisto/detenzione del bene. Inoltre si deduceva carenza di motivazione sulla mancata considerazione della decisività delle prove prodotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente affermato che, per il caso di specie, vale la disciplina transitoria dell'art. 117 del d.lgs. 6/9/2011 n. 159 (quindi la previgente disciplina di cui all'art. 7 L. 27/12/1956, n. 1423, resta applicabile se la proposta di misura era già stata formulata prima dell'entrata in vigore). La Corte ha richiamato la giurisprudenza rilevante (Sez. U., Auddino; Pisano; pronunce successive) stabilendo i criteri per la revoca: la "prova nuova" deve essere sopravvenuta o preesistente ma non deducibile per cause oggettive e, comunque, deve avere carattere decisivo e dimostrativo tale da incrinare il quadro probatorio che ha sorretto il giudicato. Nel caso concreto gli aerofotogrammi del 1983 erano fotografie preesistenti e non è stato dimostrato che fossero non deducibili o scoperti successivamente per cause oggettive; inoltre, anche considerando tali foto, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che non fossero decisive perché parte prevalente dell'immobile sarebbe stata realizzata successivamente e perché risultava una perizia (Murolo), non contestata, che confermava le risultanze di fatto. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto infondato/inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7)
Norma utilizzata come base per la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali nel caso in cui la proposta di applicazione della misura fosse stata formulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la revoca sulla base di prove sopravvenute o di prove preesistenti ma non deducibili, purché decisive.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28 e art. 117 transitorio)
L'art. 28 disciplina l'istituto di revoca/recupero delle misure di prevenzione nella versione successiva al 2011; l'art. 117 stabilisce la disciplina transitoria: se la proposta di misura era già stata formulata prima dell'entrata in vigore, continua ad applicarsi la previgente normativa (quindi art. 7 L. 1423). La Corte ha richiamato tuttavia anche i criteri interpretativi recenti relativi all'art. 28 (Sez. U. n. 43668/2022) per confronto, ma ha ritenuto inammissibile il ricorso anche sotto tale prospettiva.
Codice di procedura penale (artt. 630 e ss.)
I principi sui limiti di rivedibilità del giudicato (revisione) sono stati mutuati per delimitare l'ambito della revoca ex art. 7 L. 1423: la revoca deve essere fondata su prove nuove e decisive, analogamente ai limiti della revisione del giudicato penale.
Massime di principio
- In materia di revoca di misure di prevenzione patrimoniali la "prova nuova" è rilevante solo se è sopravvenuta o preesistente ma oggettivamente non deducibile in precedenza; prove semplicemente preesistenti e deducibili non costituiscono novum.
- Anche quando una prova sia tecnicamente nuova, essa deve essere decisiva e tale da incrinare in modo significativo il quadro fattuale che ha sorretto il giudicato; la mera occasionalità o la modesta incidenza probatoria non sono sufficienti.
- La parte che invoca il carattere di "prova nuova" ha l'onere di dimostrare perché non ha potuto tempestivamente produrla (forza maggiore, scoperta successiva, azione di terzi, ecc.).
- Le perizie tecniche non contestate in grado di spiegare la consistenza materiale del bene e le sue fasi costruttive hanno forte rilievo e possono neutralizzare l'efficacia di documenti fotografici o materiali favorevoli al ricorrente.
- Quando opera la disciplina transitoria (art. 117 d.lgs. 159/2011) si applicano i criteri previgenti ex art. 7 L. 1423; tuttavia i criteri più recenti in tema di revoca (Sez. U. 43668/2022) possono essere utilmente considerati come parametro interpretativo, pur senza mutare l'onere probatorio del ricorrente.
- I ricorsi per revoca sono rimedi straordinari con requisiti di ammissibilità stringenti: chi invoca la revoca deve proporre elementi nuovi, rilevanti e persuasivi ben oltre la semplice possibilità che un elemento possa essere favorevole.
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