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Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato: delle sentenze del Tribunale di Ancona Sez. Lavoro n. 69/2024 del 9 febbraio 2024 e del Tribunale di Fermo Sezione Lavoro n. 310/2024 del 23 luglio 2024, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 1.958,24.

Giustizia amministrativa202500707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, delle sentenze del giudice del lavoro limitatamente al pagamento delle spese legali distratte a favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Ancona e del Tribunale di Fermo, che avevano riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme dovute, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione a favore del procuratore antistatario. Le sentenze erano state regolarmente notificate all’amministrazione e risultavano munite dell’attestazione di formazione del giudicato. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e chiesto il pagamento delle spese legali liquidate, per complessivi € 1.958,24. Ha inoltre chiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli giudiziali, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, e l’assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’amministrazione, costituitasi solo formalmente.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato procedibile e accolto. Il TAR ha accertato che il giudicato non era stato integralmente eseguito nella parte relativa alle spese giudiziali spettanti al difensore dichiaratosi antistatario. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alle sentenze, limitatamente alle spese giudiziali, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente a sollecitare l’esecuzione. Il Ministero e l’Ufficio scolastico sono stati condannati alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituiva la base normativa del beneficio economico riconosciuto nelle sentenze del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata azionata in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale all’amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L’indennizzo richiesto nell’ambito del giudizio di ottemperanza è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare dell’adempimento sollecito, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta.

  • art. 93 c.p.c.

    La norma è stata richiamata quale fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    La norma è stata richiamata in combinato disposto con l’art. 93 c.p.c. per la distrazione delle spese di lite a favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • La formazione del giudicato e la mancata esecuzione anche solo della parte del titolo relativa alle spese giudiziali legittimano il creditore, compreso il difensore distrattario, a chiedere l’ottemperanza limitatamente a tale obbligo pecuniario.
  • Quando l’amministrazione non contesta la spettanza del credito e permane inadempiente, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatico: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell’adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a garantire la funzione acceleratoria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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