Sentenza n. 375/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio giustizia amministrativa – sezione giurisdizionale – n. 924/2025, pubblicata in data 18.11.2025, resa tra le parti, nel ricorso ruolo generale n. 831/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS n. 924/2025, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza promosso dalla società per l’esecuzione della sentenza n. 80/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Catania ha chiesto la revocazione della sentenza n. 924/2025 per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Ha dedotto che, nel giudizio per ottemperanza, le parti avevano raggiunto una transazione, seguita dal pagamento dell’importo concordato, e avevano depositato congiuntamente, il 27 ottobre 2025, un atto di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La sentenza revocanda non aveva esaminato tale atto processuale e aveva erroneamente ritenuto che non vi fossero sviluppi nella definizione transattiva, accogliendo quindi il ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il CGARS ha accolto la revocazione nella fase rescindente, rilevando che la mancata considerazione dell’atto congiunto del 27 ottobre 2025 integrava errore di fatto revocatorio, poiché derivava dalla mancata percezione del contenuto di un atto processuale ritualmente presente agli atti. Ha quindi revocato la sentenza n. 924/2025. Nella fase rescissoria ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per ottemperanza n. 831/2025, in ragione della transazione intervenuta, del pagamento eseguito e della rinuncia accettata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; il giudice lo ha ravvisato nella mancata percezione di un atto processuale depositato, contenente la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per ottemperanza divenuto privo di utilità a seguito della transazione, del pagamento e della rinuncia accettata.
Massime di principio
- La mancata percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale ritualmente depositato può integrare errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., quando il giudice abbia deciso sulla base della falsa supposizione che quell’atto non esistesse o non fosse stato compiuto.
- Il giudizio di revocazione per errore di fatto si articola in una fase rescindente, necessaria per verificare la sussistenza dell’errore, e in una fase rescissoria, eventuale, nella quale il giudice decide nuovamente la domanda originaria solo dopo avere accolto la revocazione.
- La transazione intervenuta tra le parti, il pagamento dell’importo concordato e la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio per ottemperanza e comportano l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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