Cassazione Penale, Sentenza n. 13714/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte di appello di Bologna che aveva disposto la consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo n.115/2025 relativo a una pena definitiva di 2 anni e 6 mesi per i reati di danneggiamento e incendio doloso. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art.2 della L. 22 aprile 2005, n.69 e degli artt.47 e 48 della CDFUE perché la sentenza rumena, pur formalmente definitiva, era oggetto di ricorso per rimessione in termini volto a ottenere la restituzione del termine per proporre appello (con richiesta di sospensione dell'esecuzione); (ii) incongruenza delle decisioni della Corte di appello, che in un procedimento analogo aveva negato la consegna per incompatibilità delle condizioni detentive mentre nel presente caso aveva ritenuto compatibili le condizioni carcerarie.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il rilievo circa l'efficacia sospensiva del ricorso per rimessione in termini: l'autorità chiamata a decidere sulla consegna deve verificare solo l'esistenza del titolo esecutivo e non può sindacare la validità degli impugnativi interni; inoltre la difesa non ha provato che l'autorità rumena avesse accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione. Richiamando l'art.8, par.1, lett.c) della decisione quadro 2002/584/GAI, la Corte ha confermato che rileva l'"esecutività" e non l'"irrevocabilità" della sentenza. Quanto all'apparente divergenza tra le decisioni, la Corte ha motivato che i presupposti fattuali erano diversi (pena complessiva maggiore e regime "chiuso" più lungo nel procedimento paragonato), giustificando esiti diversi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n.69, art.2
L'art.2 è stato invocato dal ricorrente per contestare la legittimità della consegna; la Corte ha ritenuto che, anche se richiamato, non opera una sospensione automatica dell'esecuzione del titolo nazionale e che l'autorità chiamata alla consegna deve limitarsi a verificare l'esistenza del titolo esecutivo senza sindacare l'efficacia degli impugnativi interni
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, art.8, par.1, lett.c)
rilievo alla sola "esecutività" e non alla "irrevocabilità" della sentenza
La Corte ha applicato il principio secondo cui il mandato di arresto europeo può fondarsi su una sentenza esecutiva anche se non definitiva: ai fini della consegna rileva l'esecutività del titolo e non la sua irrevocabilità, pertanto la proposizione di impugnazioni interne non annulla automaticamente la legittimità della consegna
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt.47 e 48
Gli artt.47 e 48 (diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo) sono stati evocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non siano automaticamente violate dalla consegna quando il titolo risulti esecutivo e non sia provata l'accoglienza della richiesta di sospensione dell'esecuzione nello Stato richiedente
Massime di principio
- La autorità chiamata a decidere sulla consegna verifica primariamente l'esistenza di un titolo esecutivo: non spetta ad essa sindacare la validità degli strumenti impugnatori attivati nello Stato richiedente
- La proposizione di un ricorso per rimessione in termini o di altre azioni d'impugnazione nello Stato che ha emesso la sentenza non sospende di per sé l'esecutività del provvedimento; occorre provare che l'autorità estera abbia disposto la sospensione per ottenere effetto sulla decisione di consegna
- Ai fini dell'esame delle condizioni detentive, decisioni diverse sulla consegna possono essere legittime se fondate su presupposti fattuali differenti (es. durata e regime della detenzione preventiva o esecuzione della pena)
- La decisione quadro 2002/584/GAI privilegia la nozione di "esecutività" della sentenza come requisito per il MAE: pertanto, salvo prova contraria (p.es. sospensione riconosciuta dall'ordinamento richiedente), la consegna resta possibile anche se permangono rimedi interni
- In situazione analoga, la difesa deve documentare in modo chiaro e tempestivo l'esistenza di provvedimenti effettivi dell'autorità richiedente (es. accoglimento della sospensione), non limitandosi a produrre la mera proposizione di rimedi o istanze
- Le argomentazioni basate sulla violazione della Carta o su rischi di trattamenti inumani/degradanti richiedono prove concrete e specifiche circa le condizioni detentive e non si risolvono in astratte contestazioni procedurali
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