Cassazione Civile, Ordinanza n. 07709/2025 del 23/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana resa in sede di rinvio, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, ai fini IRPEF e IRAP, emesso in base agli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 62-sexies d.l. 331/1993. L'Ufficio sosteneva che il giudice del rinvio non avesse correttamente esaminato la pluralità degli indizi raccolti a supporto della ripresa, in particolare il dato della "corsa media" del taxi, oltre a elementi quali chilometraggi, rifornimenti, costi di manutenzione, reddito dichiarato, valore della licenza, compensi versati alla cooperativa e numero di corse giornaliere. Deduceva quindi, con un primo motivo, violazione di legge in relazione alle presunzioni semplici e all'onere della prova; con un secondo motivo, nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, per non aver confrontato tutti gli indizi offerti dall'Ufficio. Il contribuente eccepiva inoltre la tardività del ricorso per l'intervenuta riduzione del termine lungo di impugnazione, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, applicando il principio per cui, nel giudizio di rinvio, non opera lo ius superveniens processuale che modifichi il termine d'impugnazione quando il giudizio originario sia stato introdotto prima della riforma del 2009. Nel merito, ha giudicato manifestamente infondati entrambi i motivi, rilevando che il giudice di rinvio aveva esaminato la vicenda in modo coerente e non apparente, ed aveva correttamente escluso che il solo dato della "corsa media", elaborato per finalità diverse e non concretamente riferibile al singolo contribuente, potesse integrare una presunzione grave, precisa e concordante. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e l'Agenzia è stata condannata alle spese; inoltre è stata applicata la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., con ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende per abuso del processo.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
norma posta a base dell'accertamento redditometrico/induttivo; la Corte non nega il principio, ma esclude che nel caso concreto gli elementi valorizzati dall'Ufficio integrino una presunzione grave, precisa e concordante
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme alle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova nel contesto delle presunzioni semplici
art. 2727 c.c.
richiamato quale norma definitoria delle presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre la nullità della sentenza per omessa motivazione
art. 327 c.p.c.
richiamato con riferimento al termine lungo di impugnazione
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione e la decisione in camera di consiglio
art. 380 bis, comma 2 c.p.c.
richiamato per la richiesta di decisione dopo la proposta del consigliere delegato
art. 380 bis, comma 3 c.p.c.
richiamato per la reiezione del ricorso manifestamente infondato
art. 96, comma 3 c.p.c.
applicato per la condanna alle spese con componente sanzionatoria/aggiuntiva
art. 96, comma 4 c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di abuso del processo
art. 58 l. n. 69 del 2009
richiamato nel principio sulla disciplina transitoria del termine di impugnazione nei giudizi di rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento fondato su presunzioni semplici, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli indizi dedotti dall'Ufficio; tuttavia la loro sommatoria è sufficiente solo se gli elementi raggiungono, nel loro insieme, i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
- Un dato statistico o empirico elaborato per finalità generali o diverse dal singolo accertamento non può, da solo, assumere valore probatorio pieno se non è concretamente riferibile al contribuente e non è corroborato da elementi specifici del caso.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza di merito espone in modo chiaro e coerente le ragioni per cui esclude la valenza probatoria degli elementi addotti e mostra di avere affrontato il nucleo decisivo della controversia.
- Nel giudizio di rinvio, le modifiche processuali sopravvenute sulla durata del termine d'impugnazione non si applicano quando il giudizio originario sia stato introdotto prima della riforma, poiché il rinvio costituisce una fase ulteriore dell'originario procedimento.
- L'uso di un ragionamento presuntivo richiede la specifica riferibilità degli indizi al caso concreto; in difetto, l'elemento indiziario resta generico e non può essere elevato a piena prova dei maggiori ricavi o del reddito occultato.
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