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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12254/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto le loro istanze di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, disposto in esecuzione di una precedente sentenza di condanna a carico di Marianna Passero. Luigi contestava il rigetto per mancata prova della sua qualità di comproprietario, la ritenuta riproposizione di doglianze appartenenti alla condannata e la valutazione tecnica che la demolizione potesse essere eseguita senza pregiudicare gli immobili confinanti di sua proprietà. Inoltre invocava violazioni degli artt. 6 e 8 CEDU per la sua situazione abitativa e per il principio di proporzionalità e affidamento. Antonio lamentava travisamento della prova in relazione alla legittimazione di Luigi, mancanza di considerazione del rischio di pregiudizio alla proprietà confinante (muro di sostegno/terrapieno) e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi di Luigi e i tre motivi di Antonio generici e manifestamente infondati, perché reiteravano doglianze di fatto già valutate in sede d'incidente d'esecuzione senza dimostrare travisamento probatorio. Ha confermato che Luigi non ha dimostrato la qualità di comproprietario e che i documenti prodotti non consentivano di identificarne l'area. Ha dato credito alle valutazioni tecniche del consulente del pubblico ministero secondo le quali, con le cautele opportune, la demolizione è tecnicamente realizzabile senza pregiudizio irrimediabile per le proprietà a monte. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'impossibilità tecnica di esecuzione non rileva se dipende da causa imputabile al condannato, il quale ha l'onere di ripristinare lo stato dei luoghi incluse opere accessorie. Ha inoltre ritenuto che le doglianze convenzionali ex art. 8 CEDU erano generiche e che la presunta tardività dell'iniziativa demolitoria non è fondata. Ha dichiarato l'inammissibilità anche per difetto di legittimazione/di interesse di chi contestava provvedimenti proposti in altro procedimento. All'esito ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 a ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.)

    I ricorrenti richiamano la tutela del giusto processo e della vita privata e familiare/domicilio; la Corte rileva però che per invocare la protezione convenzionale è necessario un concreto e specifico accertamento (prova della condizione abitativa, proporzionalità e temporizzazione) e che la disciplina richiede che sia concesso tempo adeguato dopo l'irrevocabilità della condanna per sanare l'abuso o trovare soluzione abitativa

  • Codice di procedura penale

    art. 17; art. 568, comma 4; art. 616

    Art. 17: possibilità di trattare unitariamente procedimenti connessi; Art. 568(4): interesse processuale rilevante non è un mero interesse di fatto ma un interesse giuridico relativo alla posizione dell'impugnante; Art. 616: conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (spese e versamento alla Cassa delle ammende)

  • Principio di restitutio in integrum (giurisprudenza della Cassazione)

    richiamato nella sentenza (es. Sez. 3, n. 6049/2016 e altre)

    L'obbligo di demolizione è inteso come dovere di ripristinare lo stato dei luoghi, comprendendo il manufatto abusivo e le opere accessorie; il condannato deve sopportare oneri necessari per evitare che la rimozione arrechi danno a terzi, se il pregiudizio dipende dalle sue opere abusive

Massime di principio

  • Per impugnare un ordine di demolizione il ricorrente deve dimostrare concretamente la propria legittimazione (titolarità dell'immobile): documenti generici o non riferibili all'area non sono sufficienti.
  • Le doglianze relative a valutazioni tecniche svolte in sede d'incidente d'esecuzione richiedono specifici elementi nuovi o la dimostrazione di travisamento probatorio; la mera reiterazione è inammissibile.
  • La difficoltà tecnica ad eseguire una demolizione non impedisce l'ordine se tale difficoltà deriva da cause imputabili al condannato; è suo onere provare l'impossibilità non dipendente dalla sua condotta e, se possibile, sostenere i costi di ripristino necessari.
  • L'eccezione fondata sui diritti convenzionali (art. 8 CEDU) richiede prova dettagliata della rilevanza costituzionale o convenzionale (es. unica dimora, condizioni economiche concrete) e l'illustrazione della sproporzione; inoltre la normativa prevede tempo adeguato per sanare l'abuso dopo il passaggio in giudicato.
  • Non è ammesso in un procedimento impugnatorio lamentare vizi relativi alla posizione di altri soggetti processuali in procedimento autonomo, salvo che l'impugnante dimostri un interesse giuridico diretto e proprio.
  • Le valutazioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero, se articolate e motivate, hanno rilevanza in sede di sindacato e il ricorrente deve contestarne specificamente i punti anziché formulare censure generiche.

Testo integrale

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