Ordinanza n. 42/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto S.M. – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina, n. -OMISSIS- di prot. del 9 ottobre 2025, notificato in pari data, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, ai sensi dell’art. 916 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.); - laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro atto connesso, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, nonché dei pareri preordinati ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego ai sensi dell'art. 916 d.lgs. 66/2010
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto la sua sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la domanda cautelare è stata esaminata con riferimento alla legittimità sommaria della misura, alla possibilità di adottarla a seguito di una sentenza penale di primo grado non definitiva, all'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione della gravità e dell'opportunità della sospensione per la tutela del prestigio dell'istituzione e al pregiudizio economico derivante dalla corresponsione del solo assegno alimentare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di valutazione sommaria ha ritenuto che la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego possa essere disposta anche a seguito di una sentenza di primo grado non definitiva. Ha inoltre affermato che la valutazione della gravità dei fatti e dell'opportunità della misura, diretta a tutelare il prestigio dell'istituzione, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, non ravvisata nella fattispecie. Il pregiudizio economico dedotto, consistente nella perdita di una parte della retribuzione durante la sospensione, è stato ritenuto genericamente allegato e comunque suscettibile di restitutio in integrum. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 916 d.lgs. 66/2010
La sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego può essere disposta anche a seguito di una sentenza penale di primo grado non definitiva.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata dal TAR nella presente fase.
Massime di principio
- La sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego prevista per il personale militare può essere disposta anche in presenza di una sentenza penale di primo grado non definitiva.
- La valutazione della gravità e dell'opportunità della sospensione precauzionale, quando sia finalizzata alla tutela del prestigio dell'istituzione militare, rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per manifesta irragionevolezza.
- Il pregiudizio economico derivante dalla corresponsione del solo assegno alimentare durante la sospensione non giustifica, di per sé, la tutela cautelare quando sia genericamente allegato e risulti comunque suscettibile di restitutio in integrum.
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