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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4957/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Consob, con delibera n. 18817 del 4 marzo 2014, aveva irrogato a ciascuno dei ricorrenti una sanzione amministrativa pecuniaria di 45.000 euro, insieme agli altri componenti del consiglio di sorveglianza della società, per violazione dell’art. 149, comma 1, lett. c), e comma 4-bis, t.u.f. Non sarebbe stato adeguatamente vigilato sull’assetto organizzativo e sui sistemi di controllo interno e amministrativo-contabile, nonostante carenze ritenute macroscopiche: assenza di procedure formalizzate per i principali processi aziendali, di procedure scritte a supporto della redazione del bilancio e delle funzioni di internal audit e compliance. Le criticità si erano protratte e non erano state segnalate nelle relazioni del consiglio di sorveglianza relative agli esercizi 2009-2010, nelle quali era stata invece affermata l’adeguatezza degli assetti. Dopo la contestazione degli addebiti del marzo 2013, i ricorrenti avevano proposto opposizione alla Corte d’appello di Bologna, che con decreto del 26 giugno 2017 aveva parzialmente accolto l’opposizione, riducendo la sanzione a 35.000 euro per ciascuno. In cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell’art. 195, comma 1, t.u.f. e dell’art. 14 della legge n. 689/1981, sostenendo che la contestazione fosse tardiva perché l’indagine, iniziata con controlli nel 2010 e sostanzialmente conclusa nei primi mesi del 2011, avrebbe dovuto condurre a contestazioni entro il termine di 180 giorni; hanno contestato la necessità dell’audizione di un soggetto svolta il 24 febbraio 2012 e della richiesta di informazioni ai curatori fallimentari del 6 agosto 2012. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. c), e comma 4-bis, t.u.f., sostenendo che la Corte d’appello avesse indebitamente equiparato il consiglio di sorveglianza al collegio sindacale: il primo, in quanto organo dotato anche di poteri di indirizzo e di funzioni ulteriori, avrebbe avuto un ruolo di controllo più limitato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha ribadito che il termine per contestare le violazioni decorre da quando, esaurita l’istruttoria, l’autorità è in grado di adottare le proprie determinazioni, ma che il giudice deve verificare anche quando l’accertamento avrebbe potuto e dovuto essere compiuto, escludendo ritardi ingiustificati o disfunzioni. L’opportunità degli atti d’indagine resta riservata all’autorità; il giudice può però verificare se vi sia stata inerzia ingiustificata e se gli accertamenti fossero manifestamente superflui ex ante. La Corte d’appello aveva esaminato la necessità dell’audizione e della richiesta ai curatori, ritenendole funzionali, rispettivamente, ad approfondire le irregolarità nel funzionamento del comitato di gestione e ad acquisire documentazione mancante; la valutazione di fatto sulla congruità dell’istruttoria non era suscettibile di revisione in cassazione nei termini richiesti. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che il consiglio di sorveglianza, nel sistema dualistico, svolge anche le funzioni e assume le responsabilità di vigilanza del collegio sindacale; l’art. 149, comma 4-bis, t.u.f. estende espressamente al consiglio di sorveglianza i doveri previsti per il collegio sindacale. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere a Consob le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200 euro per esborsi e 4.000 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998

    Nella materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va, poi, individuata nel giorno in cui la Banca d’Italia o la Consob in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività istruttoria, siano in grado di adottare le decisioni di loro competenza.

    Il termine per la contestazione decorre quando, completata l’attività istruttoria, l’autorità è in grado di adottare le decisioni di propria competenza; il giudice può tuttavia individuare come dies a quo il momento anteriore in cui la valutazione avrebbe potuto e dovuto essere compiuta, se l’istruttoria o la decisione siano state ingiustificatamente protratte.

  • art. 14, commi 1, 2 e 6, L. n. 689/1981

    Ne discende che anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle in altri campi, occorre secondo la giurisprudenza individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, indipendentemente dalle date di deposito delle relazioni o rapporti e di sottoposizione o convocazione rispetto agli organi volitivi dell’autorità di supervisione, il momento in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione.

    Il termine di contestazione previsto dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative opera anche nel settore dell’intermediazione finanziaria; la sua decorrenza va individuata considerando quando, nel caso concreto, i fatti avrebbero ragionevolmente potuto essere trasformati in un accertamento, senza dipendere automaticamente dalle date formali di conclusione o trasmissione degli atti istruttori.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all’acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La ricostruzione dei tempi dell’istruttoria e la valutazione della loro congruità, in rapporto alla complessità del caso, sono apprezzamenti di merito e non sono riesaminabili in cassazione se non nei limiti del sindacato previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 149, commi 1, lett. c), e 4-bis, d.lgs. n. 58/1998

    Quel che più rileva, però, è che la parificazione, in particolare quanto ai “doveri” di vigilanza attribuiti al collegio sindacale dal t.u.f., è stata esplicitata dallo stesso legislatore delegato che con il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, art. 3, ha aggiunto un comma 4 bis, all’art. 149, che indica con chiarezza che i “doveri” del collegio sindacale di cui ai commi 1, 3 e 4 si applicano anche “al consiglio di sorveglianza”.

    I doveri di vigilanza stabiliti dall’art. 149 t.u.f. per il collegio sindacale, compresi quelli del comma 1, si applicano anche al consiglio di sorveglianza in forza dell’estensione espressa contenuta nel comma 4-bis.

  • art. 2409-terdecies, comma 3, c.c.

    Per quanto qui più interessa il consiglio di sorveglianza ha le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale (art. 2049 terdecies c.c., comma 3, e art. 2409 quaterdecies c.c., comma 1).

    Nel sistema dualistico il consiglio di sorveglianza cumula le funzioni di vigilanza e le responsabilità proprie del collegio sindacale; tale disciplina è coerente con l’applicazione al consiglio dei doveri previsti dall’art. 149 t.u.f.

  • art. 2409-quaterdecies, comma 1, c.c.

    Per quanto qui più interessa il consiglio di sorveglianza ha le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale (art. 2049 terdecies c.c., comma 3, e art. 2409 quaterdecies c.c., comma 1).

    La norma, richiamata dalla Corte insieme all’art. 2409-terdecies, conferma la riconduzione al consiglio di sorveglianza delle funzioni e responsabilità di vigilanza del collegio sindacale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 cit..

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per le sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, il termine per la contestazione decorre da quando l’autorità, esaurita l’istruttoria, è in grado di assumere le proprie determinazioni; il giudice deve però considerare il momento in cui l’accertamento avrebbe potuto e dovuto essere compiuto, così da escludere ritardi dovuti a inerzia ingiustificata o disfunzioni.
  • Il giudice dell’opposizione non può sostituirsi all’autorità nella valutazione dell’opportunità delle indagini, ma deve verificare se il tempo impiegato sia ragionevole e se vi siano stati periodi di ingiustificata inerzia. La superfluità degli accertamenti va apprezzata ex ante, in relazione alle informazioni disponibili quando furono disposti, e non sulla base della loro eventuale inutilità rilevata ex post.
  • La ricostruzione dei tempi istruttori e la valutazione della necessità degli atti d’indagine spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti al di fuori dei limiti del sindacato previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Nel sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza è soggetto ai doveri di vigilanza del collegio sindacale previsti dall’art. 149 t.u.f., poiché la legge estende espressamente tali doveri al consiglio di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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