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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 2057 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate da parte di persona preposta al reparto competente - Validità - Speciale procura - Non necessita. Tributi erariali indiretti - Registro - Assolvimento del debito tributario da parte del responsabile in solido - Cessazione della materia del contendere- Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la validità della rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate e della sottoscrizione dell'atto di appello da parte di un funzionario preposto al reparto competente, senza una speciale procura; dall'altro, l'assolvimento dell'imposta di registro e dei relativi accessori da parte dell'acquirente dell'immobile, obbligato in solido con l'alienante.

La decisione

La rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta valida: il direttore o il funzionario preposto al reparto competente si considera organicamente delegato a sostituire il direttore nelle relative competenze, senza necessità di una procura speciale. L'atto di appello sottoscritto dal funzionario è quindi ammissibile, salvo che venga provata la sua estraneità all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnazione. Tuttavia, il pagamento delle imposte e degli accessori da parte dell'acquirente, quale condebitore solidale, ha liberato anche l'alienante dall'obbligazione tributaria. È pertanto venuto meno l'interesse alla prosecuzione della lite ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

    La norma consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse delle parti alla decisione della controversia. Il pagamento integrale del debito tributario da parte di un coobbligato solidale rientra in tale ipotesi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la firma di un funzionario preposto al reparto competente è normalmente sufficiente a rappresentare validamente l'Agenzia delle Entrate, senza necessità di una procura speciale.
  • Chi contesta la provenienza o la validità della sottoscrizione dell'atto dell'Agenzia deve allegare e provare che il firmatario non apparteneva all'ufficio competente oppure che vi sia stata usurpazione del potere di impugnare.
  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati libera anche gli altri nei confronti dell'erario, facendo normalmente venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia.
  • Quando il debito tributario è stato integralmente assolto durante il giudizio, occorre verificare se sussistano ancora un interesse concreto e attuale alla decisione e una materia effettivamente controversa; in mancanza, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

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