Sentenza del 08/04/2015 n. 2057 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate da parte di persona preposta al reparto competente - Validità - Speciale procura - Non necessita. Tributi erariali indiretti - Registro - Assolvimento del debito tributario da parte del responsabile in solido - Cessazione della materia del contendere- Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la validità della rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate e della sottoscrizione dell'atto di appello da parte di un funzionario preposto al reparto competente, senza una speciale procura; dall'altro, l'assolvimento dell'imposta di registro e dei relativi accessori da parte dell'acquirente dell'immobile, obbligato in solido con l'alienante.
La decisione
La rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta valida: il direttore o il funzionario preposto al reparto competente si considera organicamente delegato a sostituire il direttore nelle relative competenze, senza necessità di una procura speciale. L'atto di appello sottoscritto dal funzionario è quindi ammissibile, salvo che venga provata la sua estraneità all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnazione. Tuttavia, il pagamento delle imposte e degli accessori da parte dell'acquirente, quale condebitore solidale, ha liberato anche l'alienante dall'obbligazione tributaria. È pertanto venuto meno l'interesse alla prosecuzione della lite ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
La norma consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse delle parti alla decisione della controversia. Il pagamento integrale del debito tributario da parte di un coobbligato solidale rientra in tale ipotesi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la firma di un funzionario preposto al reparto competente è normalmente sufficiente a rappresentare validamente l'Agenzia delle Entrate, senza necessità di una procura speciale.
- Chi contesta la provenienza o la validità della sottoscrizione dell'atto dell'Agenzia deve allegare e provare che il firmatario non apparteneva all'ufficio competente oppure che vi sia stata usurpazione del potere di impugnare.
- Nelle obbligazioni tributarie solidali, il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati libera anche gli altri nei confronti dell'erario, facendo normalmente venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia.
- Quando il debito tributario è stato integralmente assolto durante il giudizio, occorre verificare se sussistano ancora un interesse concreto e attuale alla decisione e una materia effettivamente controversa; in mancanza, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6946 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6949 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6950 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6951 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6954 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6955 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →