Cassazione Penale, Sentenza n. 507/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la responsabilità penale di Mattiazzo per omesso versamento dell'IVA (pur riducendo la sanzione). Venivano prospettati due motivi principali: (1) violazione dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione al rigetto della causa di forza maggiore o dell'inesigibilità della condotta doverosa — il ricorrente sosteneva che i pagamenti a dipendenti e fornitori erano obbligati per assicurare la sopravvivenza dell'impresa, che vi era impossibilità di ottenere nuovi affidamenti bancari e che non furono adeguatamente valutate le dichiarazioni dei testi e le segnalazioni della Centrale Rischi; (2) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena: pur riconoscendo le attenuanti generiche nella massima estensione, la Corte non avrebbe posto la pena al minimo edittale, senza adeguata motivazione riguardo alla scarsa intensità del dolo, l'incensuratezza e i pagamenti parziali effettuati. In una memoria successiva veniva anche dedotta la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, richieste di riesame del merito e della valutazione delle prove riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e non travisata la motivazione della Corte d'appello sul rifiuto dell'esimente della forza maggiore/inesigibilità (compresa la valutazione delle dichiarazioni dei testi e del prospetto della Centrale Rischi) e ha ritenuto legittima la dosimetria della pena, esercizio della discrezionalità del giudice di merito. Non ha esaminato la questione della prescrizione, sollevata tardivamente in memoria, in quanto l'inammissibilità del ricorso impedisce il sindacato e la memoria è stata prodotta oltre i termini. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000
art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000
Riferita alla possibilità di escludere la responsabilità per omesso versamento dell'IVA in presenza di forza maggiore o inesigibilità della condotta: la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata l'impossibilità obiettiva di adempiere e che la scelta di pagare dipendenti/fornitori non fosse incontestabilmente obbligata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente come mera impugnazione del merito, non idonee a configurare i vizi denunciati.
art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in L. n. 176 del 2020
art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in L. n. 176 del 2020
Richiamato in relazione alla modalità di trattazione del procedimento (udienza camerale e requisitoria scritta del Pubblico Ministero).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso secondo le disposizioni sul processo penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità, applicata dalla Corte.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di non punibilità (tra cui la prescrizione): la Corte ha evidenziato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare cause di estinzione del reato in sede di legittimità.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Termine di 15 giorni antecedenti l'udienza per l'ammissione di motivi nuovi in memoria: la memoria che ha prospettato la prescrizione è stata ritenuta tardiva e quindi non valutabile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove o della credibilità delle fonti sono in genere inammissibili se non indicano un travisamento probatorio concreto e specifico.
- Per ottenere il riconoscimento dell'esimente per forza maggiore o dell'inesigibilità della condotta è necessario provare in modo chiaro che l'adempimento era oggettivamente impossibile e che non sussistevano misure alternative ragionevoli (es. accesso al credito o realizzo di beni). La mera necessità gestionale di pagare dipendenti/fornitori non è automaticamente liberatoria.
- La scelta di privilegiare pagamenti a dipendenti o fornitori rispetto all'erario va dimostrata come non libera (ad es. per minacce, obblighi contrattuali inderogabili o impossibilità di ottenere credito); altrimenti il giudice la può ritenere una determinazione volontaria che non esclude il dolo.
- La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito e sarà disapplicata in cassazione solo se la motivazione appare manifestamente illogica o carente; valutazioni di congruità rispetto alla gravità dell'inadempimento e alla personalità del reo rientrano nel suo potere discrezionale.
- La prescrizione o altre cause estintive di rilevanza sostanziale devono essere dedotte tempestivamente e con il ricorso valido: motivi nuovi sollevati in memoria oltre i termini non sono valutati e l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria d'ufficio di estinzione del reato in Cassazione.
- Quando si impugna in cassazione è fondamentale indicare con precisione e con argomentazioni circostanziate dove si sarebbe verificato il travisamento o il vizio di diritto; censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti sono destinate a essere respinte.
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