Cassazione Penale, Ordinanza n. 19946/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 11/06/2024. Dal testo emerge che l'imputato aveva formulato due motivi: il primo riproponeva censure già dedotte nei precedenti gradi di merito, in particolare già esaminate e disattese dalla Corte di appello; il secondo riguardava la determinazione della pena in relazione a un delitto tentato, contestando la scelta del giudice di merito di applicare una delle modalità di quantificazione della sanzione. La difesa richiamava, in sostanza, il tema del corretto criterio di calcolo della pena per il tentativo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico perché meramente reiterativo e non specifico, in presenza di doppia conforme adeguatamente motivata; quanto al secondo, ha ritenuto corretta la determinazione della pena operata dal giudice di merito, essendo legittimo sia il metodo diretto o sintetico sia il metodo bifasico nella quantificazione della pena per il tentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda, da un lato, sulla genericità del primo motivo, perché riproduttivo di doglianze già esaminate nei gradi di merito in presenza di doppia conforme; dall'altro, sulla correttezza del criterio di determinazione della pena per il delitto tentato adottato dal giudice di merito, ritenuto conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato implicitamente per il tema del delitto tentato e della sua autonomia strutturale ai fini della determinazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte e specificamente esaminate nei precedenti gradi di merito, in presenza di doppia conforme adeguatamente motivata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La determinazione della pena per il delitto tentato può essere effettuata legittimamente sia con il metodo diretto o sintetico, sia con il metodo bifasico; la scelta tra i due criteri, se logicamente motivata, non integra di per sé vizio censurabile in cassazione.
- Il delitto tentato conserva una propria autonomia strutturale e oggettiva ai fini della commisurazione della pena, sicché il giudice può valorizzare la specifica conformazione del tentativo nel fissare la sanzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di motivazione di merito congrua e reiterazione delle censure in cassazione, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
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