Sentenza del 03/10/2016 n. 5095 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Obbligo di motivazione dell'atto di accertamento - Vizio di carenza o insufficienza di motivazione - Non sussite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell’accertamento, deducendo carenza o insufficienza della motivazione e contestando il recupero dell’IVA e dei costi relativi a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto descrivevano prestazioni in modo assolutamente generico. In particolare, veniva in rilievo il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Non è stato riconosciuto un vizio di carenza o insufficienza della motivazione dell’atto di accertamento. Inoltre, l’assoluta genericità delle prestazioni indicate nelle fatture è stata ritenuta incompatibile con la deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte dirette. Quanto all’IVA, il principio generale è che l’Amministrazione, per negare la detrazione, deve provare che le operazioni oggettivamente inesistenti non sono state effettuate; tuttavia, nel caso esaminato, tale principio non ha comportato l’accoglimento delle ragioni del contribuente.
Norme richiamate
Principio europeo di neutralità e detraibilità dell’IVA
Il diritto del contribuente alla detrazione dell’IVA costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo, non suscettibile, in linea di principio, di limitazioni.
La detrazione dell’IVA è un diritto fondamentale, ma può essere negata quando l’Amministrazione dimostri l’inesistenza dell’operazione o, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
Regole sull’onere della prova in materia di operazioni inesistenti
L’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni oggettivamente inesistenti non sono state effettuate oppure che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione.
L’Ufficio non può negare automaticamente la detrazione sulla base di mere irregolarità formali: deve dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la partecipazione consapevole del contribuente alla frode.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze n. 27844/2013, n. 9001/2014 e n. 25778/2014
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall’Amministrazione per dimostrare l’inesistenza oggettiva dell’operazione o la consapevolezza del contribuente nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- Un atto di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere con sufficiente chiarezza i fatti contestati, le ragioni della pretesa e i criteri utilizzati dall’Ufficio; non è necessaria una motivazione meramente formalistica o particolarmente estesa.
- La genericità assoluta delle descrizioni contenute nelle fatture può compromettere la prova dell’effettività, inerenza e riferibilità delle prestazioni e può portare al disconoscimento dei costi ai fini delle imposte dirette.
- Per negare la detrazione dell’IVA in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare che la cessione o la prestazione non è stata realmente eseguita, anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Il diritto alla detrazione dell’IVA non è assoluto: resta tutelato quando l’operazione è effettiva e il contribuente non era, né poteva ragionevolmente essere, consapevole di una frode.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare documentazione concreta e dettagliata dell’operazione, come contratti, ordini, rapporti di lavoro, relazioni, prove dei pagamenti, comunicazioni e risultati della prestazione, oltre a fatture descrittive e non generiche.
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