Sentenza n. 574/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, nonché dell'allegato 3 recante valutazione delle istanze di riesame, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva dell’avviso per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, nella parte in cui il progetto comunale è stato ammesso ma dichiarato non agevolabile per carenza di risorse
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la graduatoria definitiva e gli atti della commissione relativi alla valutazione della propria domanda di finanziamento, chiedendo l’annullamento dell’attribuzione di 37,90 punti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis in relazione al subcriterio a.3 dell’art. 12.3 dell’avviso, strutturato secondo la modalità on/off e relativo a riconoscimenti ufficiali o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, nonché a forme di tutela culturale e paesaggistica. Il Comune sosteneva che avrebbe dovuto ricevere 7 punti perché nel proprio territorio si trovano il Parco archeologico del Romito e la Grotta del Romito, indicati come sito riconosciuto dall’UNESCO, oltre a una riserva naturale orientata. Ha inoltre sostenuto che la commissione avesse ristretto o modificato illegittimamente i criteri previsti dal bando, richiedendo che il riconoscimento fosse direttamente riferibile al Comune. Con il secondo motivo ha contestato l’attribuzione di zero punti per i subcriteri a.1, a.2, b.1, b.2, c.1, e.1 ed e.2, motivata dalla presenza di testi identici o sovrapponibili ad altri progetti. Il Comune ha lamentato l’insufficienza della motivazione, l’omessa individuazione precisa dei testi e dei progetti interessati e la mancata valorizzazione delle peculiarità del proprio progetto, chiedendo il riconoscimento di ulteriori 7,5 punti. Ha dedotto, in termini generali, violazione dell’avviso pubblico ed eccesso di potere.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito, senza esaminare le eccezioni processuali sollevate dalla Regione, ritenendo il ricorso infondato. Quanto al subcriterio a.3, il TAR ha interpretato la lex specialis nel senso che i 7 punti spettavano al Comune direttamente titolare del riconoscimento ufficiale o del marchio di qualità di livello nazionale o internazionale. Il riconoscimento UNESCO riferito al Parco archeologico del Romito non era invece ascrivibile al Comune, ma all’Ente Parco Nazionale del Pollino, soggetto giuridicamente distinto. La collocazione del sito nel territorio comunale non era quindi sufficiente. Il Comune, inoltre, non aveva allegato un riconoscimento diretto, ma soltanto l’avvio della procedura di adesione all’associazione Borghi Autentici. Non è stata ravvisata alcuna modifica postuma dei criteri da parte della commissione. Quanto agli ulteriori subcriteri, il TAR ha ritenuto decisiva la circostanza documentata che il formulario del progetto comunale, alle pagine da 89 a 107, fosse identico o sovrapponibile ai formulari di progetti presentati da altri Comuni collocati in contesti territoriali e socio-culturali differenti. Poiché l’art. 3 dell’avviso richiedeva che il progetto fosse conformato alle caratteristiche specifiche del territorio di riferimento, tale sovrapposizione giustificava l’attribuzione di zero punti. Le contestazioni volte a ottenere specifici punteggi sono state considerate una sostituzione inammissibile del giudizio della commissione e un indebito sconfinamento nel merito della valutazione tecnica. Il TAR ha quindi rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 12.3, punto a.3, dell’avviso pubblico approvato con decreto n. 6918 del 29.06.2018
riconoscimenti ufficiali e/o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale, a livello nazionale e/o internazionale… nonché di disposizioni di tutela culturale e/o paesaggistica, che ne attestino la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, anche in un'ottica di turismo sostenibile, oltre ai valori storici culturali paesaggistici
Il punteggio on/off spetta al Comune partecipante che sia direttamente titolare del riconoscimento ufficiale o del marchio di qualità; non è sufficiente che il bene o il sito riconosciuto sia situato nel territorio comunale se il riconoscimento fa capo a un diverso soggetto giuridico.
art. 3 dell’avviso pubblico approvato con decreto n. 6918 del 29.06.2018
il progetto di sviluppo proposto dal singolo Comune partecipante avrebbe dovuto essere conformato alle caratteristiche specifiche del territorio di riferimento
La specificità territoriale richiesta dall’avviso legittima la valutazione negativa di un progetto il cui formulario presenti contenuti identici o sovrapponibili a quelli di progetti riferiti a Comuni con contesti territoriali e socio-culturali diversi.
Massime di principio
- In una procedura di finanziamento nella quale la lex specialis attribuisce un punteggio on/off per riconoscimenti ufficiali o marchi di qualità riferiti al territorio, il beneficio spetta soltanto quando il riconoscimento sia direttamente riferibile al Comune partecipante, non essendo sufficiente la mera ubicazione del bene riconosciuto nel territorio comunale se il titolare del riconoscimento è un diverso ente dotato di soggettività giuridica.
- Quando un avviso pubblico richiede che il progetto di sviluppo sia conformato alle caratteristiche specifiche del territorio di riferimento, la commissione può attribuire punteggio pari a zero se accerta che parti rilevanti del formulario siano identiche o sovrapponibili a quelle di progetti presentati per territori diversi, poiché tale sovrapposizione dimostra la carenza di specificità progettuale.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione della commissione non consente al giudice di sostituire i punteggi ritenuti corretti a quelli attribuiti dall’amministrazione, salvo che siano dimostrati errori, illogicità o altri vizi di legittimità; la mera proposta di una diversa quantificazione del punteggio costituisce sconfinamento nel merito amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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