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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33117/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione, pronunciata su istanza del pubblico ministero e confermata in reclamo dalla Corte d'appello. La società sosteneva, in sintesi, che la motivazione della sentenza di merito fosse contraddittoria e illogica sul punto della cessazione dell'attività d'impresa e sulla valutazione dell'insolvenza. In particolare, con il primo motivo lamentava che la Corte d'appello avesse da un lato affermato la prosecuzione dell'attività imprenditoriale dopo l'affitto dei rami d'azienda e, dall'altro, avesse applicato criteri di stima propri di un'azienda cessata. Con il secondo motivo censurava l'applicazione, nella stima, dei criteri previsti per la liquidazione senza prosecuzione dell'attività, pur a fronte dell'accertata prosecuzione. Con il terzo e il quarto motivo contestava la valutazione dei rami d'azienda affittati a società del gruppo, ritenendo illogico l'uso e la disapplicazione del canone di affitto quale parametro di mercato e censurando la determinazione del valore dell'attivo e del margine operativo lordo. Con il quinto motivo deduceva la violazione dell'onere della prova in tema di fallimento, sostenendo che non fosse stato dimostrato con certezza lo stato di insolvenza e che l'incertezza sulla componente dei costi di locazione avesse inficiato la valutazione complessiva dell'attivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo perché, in sostanza, non si confrontavano con la ratio decidendi o miravano a ottenere una nuova valutazione del merito; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la capitalizzazione del canone di affitto infragruppo come criterio di mercato, ma aveva legittimamente utilizzato quel costo nel calcolo del margine operativo lordo e nella stima del ramo d'azienda, senza contraddizioni logiche. Ha inoltre ribadito che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'istante deve provare la qualità di imprenditore commerciale e lo stato di insolvenza, mentre il fallendo deve provare gli elementi impeditivi o esimenti; nel caso concreto, però, la censura si traduceva in una contestazione del merito dell'accertamento tecnico e contabile svolto dai giudici di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    art. 132, comma 2°, n.4 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata esclusa perché la motivazione della sentenza di merito non era affetta da irriducibile contraddizione né da obiettiva incomprensibilità; le censure in realtà non si confrontavano con la reale ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art. 360, comma 1° n.3, c.p.c.

    La Corte ha osservato che le doglianze formulate come violazioni di legge in realtà miravano a una rivisitazione del merito e dell'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 360, comma 1° n.4, c.p.c.

    Le censure di nullità della sentenza per asserita motivazione contraddittoria sono state dichiarate inammissibili o infondate perché la motivazione era logicamente coerente.

  • art. 2490 c.c.

    comma 4° dell’art. 2490 c.c.; comma 5° dell’art. 2490 c.c.

    In presenza di società in liquidazione, la stima dell'azienda può essere effettuata tenendo conto della situazione liquidatoria; la Corte ha ritenuto corretta la scelta di criteri compatibili con la liquidazione e non con una continuità aziendale prospettica.

  • art. 10 l.fall.

    Per le società di capitali, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; non è necessario che l'impresa sia in concreto ancora esercitata.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di fallimento grava sull'istante la prova della qualità di imprenditore commerciale e dello stato di insolvenza, mentre al fallendo spetta la prova degli elementi impeditivi, estintivi o modificativi.

  • art. 1 l.fall.

    La Corte richiama il quadro normativo della fallibilità dell'imprenditore commerciale e dei relativi presupposti soggettivi e oggettivi.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza è presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento; nel caso concreto è stato ritenuto provato sulla base delle risultanze tecniche.

  • art. 18 l.fall.

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è stato rigettato nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, l'istante deve provare i presupposti della fallibilità e l'insolvenza, ma le contestazioni del debitore che si limitino a criticare la valutazione di merito delle prove tecniche sono inammissibili in cassazione se non colgono la ratio decidendi o si risolvono in una richiesta di nuovo esame del fatto.
  • Per le società di capitali, ai fini del termine annuale per la dichiarazione di fallimento dopo la cessazione dell'attività, rileva la cancellazione dal registro delle imprese; la mera cessazione di fatto dell'operatività non è necessaria se la società continua comunque ad avere rilevanza imprenditoriale o patrimoniale nel periodo considerato.
  • Nella stima di un'azienda o di un ramo d'azienda appartenente a soggetto in liquidazione, è legittimo adottare criteri coerenti con la liquidazione e con la composizione patrimoniale concreta, mentre il criterio della capitalizzazione dei flussi futuri è inappropriato se manca una prospettiva attendibile di continuità aziendale.
  • L'utilizzo di un canone di affitto infragruppo può essere escluso come parametro di mercato ai fini della stima del valore dell'azienda, ma il relativo costo può comunque essere considerato nel calcolo della redditività aziendale quando sia effettivamente sopportato dalla società e rilevi come componente del margine operativo lordo.
  • La motivazione della sentenza di merito non è viziata da contraddizione solo perché utilizza criteri diversi per finalità diverse della medesima valutazione economica, purché ciascun criterio sia coerente con l'oggetto e il contesto della stima.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniOnere della prova
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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