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Sentenza

Sentenza del 26/07/2017 n. 37108 - Corte di Cassazione

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Confisca diretta e per equivalente - Persona giuridica - Fallimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto per il reato di omesso versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, relativo agli anni d'imposta 2010 e 2011, per complessivi euro 1.550.963. Ha sostenuto, tra l'altro, che l'omesso versamento sarebbe stato giustificato dall'esistenza di un credito IVA della società, che non era stata adeguatamente verificata la possibilità di procedere alla confisca diretta dei beni della società e che il fallimento della società non dimostrava automaticamente l'impossibilità di aggredire il profitto presso la persona giuridica. Contestava quindi il sequestro per equivalente dei propri beni personali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione del Tribunale di Como. Il fallimento della società non costituisce, di per sé, prova dell'impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto presso la persona giuridica. Prima di aggredire per equivalente i beni personali dell'amministratrice, il pubblico ministero deve verificare, almeno sommariamente, se il profitto del reato o beni direttamente riconducibili ad esso siano ancora nella disponibilità della società. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Como per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • Art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000

    Omesso versamento dell'IVA

    La violazione tributaria contestata alla ricorrente riguardava l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni d'imposta 2010 e 2011.

  • Art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000

    Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ... è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ... ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente

    La norma impone, in primo luogo, la confisca diretta del profitto o dei beni che ne costituiscono l'immediata trasformazione; solo quando tale confisca non è possibile può operare la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità dell'autore del reato.

  • Art. 322-ter del codice penale

    La disciplina della confisca prevista per alcuni reati contro la pubblica amministrazione è stata estesa ai principali reati tributari e costituisce il modello normativo della confisca diretta e, in via subordinata, per equivalente.

  • Art. 240 del codice penale

    La confisca diretta ha ad oggetto il profitto del reato e può riguardare beni direttamente o indirettamente derivati dall'illecito.

  • Art. 1, comma 143, legge n. 244/2007

    La disposizione, successivamente abrogata e sostituita dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, aveva esteso ai reati tributari la disciplina della confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale.

  • D.lgs. n. 231/2001

    All'epoca della decisione i reati tributari non rientravano, in via generale, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Pertanto, la società non poteva essere considerata concorrente nel reato commesso dal proprio legale rappresentante e non era possibile disporre automaticamente la confisca per equivalente dei beni societari.

  • Art. 611 del codice di procedura penale

    Richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore generale nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nei reati tributari commessi dall'amministratore nell'interesse della società, il profitto rimasto nella disponibilità della società può essere oggetto di confisca diretta, anche mediante sequestro preventivo.
  • La confisca per equivalente dei beni della società non è normalmente consentita per il reato tributario commesso dal legale rappresentante, salvo che la società sia un mero schermo fittizio privo di autonomia e l'amministratore ne sia il reale titolare.
  • Prima di disporre il sequestro per equivalente sui beni personali dell'amministratore, occorre verificare, anche sommariamente, l'impossibilità di sequestrare direttamente il profitto presso la società o presso altri soggetti non estranei al reato.
  • La dichiarazione di fallimento della società non dimostra automaticamente l'impossibilità della confisca diretta e non legittima, da sola, il sequestro per equivalente dei beni personali dell'amministratore.
  • Il profitto del reato tributario può consistere anche nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento di imposte, interessi e sanzioni; quando il profitto è costituito da denaro, la confisca delle disponibilità monetarie può essere qualificata come diretta senza dover individuare le specifiche banconote o somme originariamente provenienti dal reato.
  • La confisca per equivalente, avendo natura sostanzialmente sanzionatoria, non può essere estesa per analogia a beni appartenenti a soggetti diversi dall'autore del reato in assenza di una specifica base normativa.

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