Cassazione Civile, Ordinanza n. 31223/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente di ottenere, per le procedure di mobilità territoriale bandite per l'anno scolastico 2017/2018 e ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo presso scuole paritarie. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che il Ministero avrebbe impugnato solo il capo relativo alla ricostruzione della carriera e non quello sul punteggio aggiuntivo per la mobilità, con conseguente giudicato interno sul capo non specificamente censurato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 e degli artt. 3 e 33 Cost., assumendo che il servizio prestato nelle scuole paritarie dovesse essere equiparato a quello svolto nelle scuole statali e che fosse irragionevole un trattamento differenziato ai fini del riconoscimento dell'anzianità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non ha trascritto in modo adeguato gli atti rilevanti e ha fatto un rinvio per relationem, senza indicare i passaggi dell'atto di appello da cui desumere l'acquiescenza al capo sulla mobilità. Ha inoltre osservato che, in caso di impugnazione parziale, non vi è acquiescenza quando il capo non impugnato è logicamente dipendente da quello impugnato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui il servizio preruolo svolto nelle scuole paritarie non è riconoscibile, ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, ex art. 485 d.lgs. 297/1994, per la non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello statale. Ha richiamato la disciplina della legge n. 62/2000, il d.l. n. 250/2005 conv. in l. n. 27/2006, la giurisprudenza amministrativa e la sentenza della Corte costituzionale n. 180/2021, escludendo anche la violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'accordo quadro UE. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 329, comma 2, c.p.c.
L'acquiescenza alle parti non impugnate della sentenza si verifica solo se tali capi sono autonomi; non opera quando il capo non impugnato è consequenziale e presuppone quello impugnato.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per il requisito di specificità dell'atto di appello ai fini della censura sulla portata dell'impugnazione.
art. 434 c.p.c.
Richiamato per il requisito di specificità dell'impugnazione nel rito del lavoro.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i fatti processuali e trascrivere, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti; non basta il rinvio per relationem.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Fondamento formale delle censure di violazione di legge proposte dalla ricorrente.
art. 485 d.lgs. 297/1994
Non consente il riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale.
art. 3 Cost.
Non è violato dal diverso trattamento del servizio preruolo, perché la scelta legislativa non è irragionevole alla luce della diversità di status tra scuole paritarie e scuole statali.
art. 33 Cost.
Non impone l'equiparazione automatica del servizio svolto nelle scuole paritarie a quello statale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla ricostruzione del quadro normativo già svolta dalla giurisprudenza di legittimità.
d.l. n. 250/2005, art. 1-bis, commi 6 e 7
Ha esteso alle scuole paritarie solo alcune disposizioni del T.U., ma non l'art. 485.
art. 360, comma 6, d.lgs. 297/1994
La Corte lo richiama come disposizione rimasta vigente per fattispecie specifiche relative al personale già di ruolo nelle scuole pareggiate assunto nelle scuole statali.
L. n. 62/2000
Ha istituito le scuole paritarie garantendo equipollenza per gli alunni e il valore del titolo di studio, ma non l'identità del rapporto di lavoro dei docenti con quello della scuola statale.
L. n. 27/2006
Legge di conversione del d.l. n. 250/2005.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Direttiva 1999/70/CE, clausola 4 dell'accordo quadro
Non è utilmente invocabile perché la comparabilità tra lavoratori è esclusa quando i rapporti dipendono da datori di lavoro diversi e sono soggetti a discipline diverse.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci errores in procedendo permane l'onere di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti processuali rilevanti e trascrivere gli atti necessari, non potendo limitarsi a rinvii generici per relationem.
- L'acquiescenza al capo non impugnato di una sentenza si configura solo quando quel capo sia autonomo rispetto a quello devoluto; se il capo non impugnato è logicamente dipendente da quello impugnato, la censura sull'intera statuizione resta ammissibile o, comunque, non opera il giudicato interno invocato.
- Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, il servizio preruolo svolto presso scuole paritarie non è automaticamente riconoscibile in assenza di una norma espressa che lo preveda, perché il legislatore ha mantenuto distinta la posizione giuridica del personale delle scuole paritarie rispetto a quello statale.
- La legge sulle scuole paritarie assicura l'equipollenza del servizio di istruzione e del titolo di studio per gli alunni, ma non comporta l'integrale assimilazione del rapporto di lavoro docente alla disciplina della scuola statale.
- Le norme che attribuiscono benefici o vantaggi a categorie determinate sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente previsti; ciò vale anche per il riconoscimento del servizio pregresso in ambito scolastico.
- La diversità di disciplina tra personale di scuole paritarie e personale statale non viola di per sé i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, né la clausola 4 dell'accordo quadro UE, quando non sussista una piena comparabilità dei rapporti di lavoro.
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