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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del decreto del Questore di Perugia Prot.: -OMISSIS- con il quale veniva archiviata per inammissibilità l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi uso venatorio presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202400338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Perugia che ha archiviato per inammissibilità l'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso venatorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'archiviazione per inammissibilità della domanda di rinnovo del porto di fucile per uso venatorio, deducendo la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative, dei principi di buon andamento e giusto procedimento, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che la riabilitazione ottenuta dopo la condanna per violenza sessuale aggravata avrebbe eliminato gli effetti preclusivi della condanna e imposto una nuova valutazione della sua personalità e affidabilità, anche considerando la buona condotta e l'estinzione per decorso del tempo della contravvenzione relativa alla detenzione abusiva di munizioni. Ha inoltre lamentato che la Questura non avesse esaminato tali sopravvenienze. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, rilevando che il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni era ancora vigente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Il divieto di detenzione di armi e munizioni costituisce l'atto presupposto della revoca o del diniego di rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza connesse alle armi e rende doverosa l'adozione degli atti consequenziali. Nel caso concreto il divieto, non soggetto a termine di efficacia e superabile soltanto mediante un espresso provvedimento di segno contrario, era ancora vigente. Di conseguenza, la domanda di rinnovo della licenza di caccia era priva del necessario presupposto e la Questura poteva dichiararla inammissibile, senza che la riabilitazione o le ulteriori sopravvenienze dedotte potessero consentire il rilascio del titolo in presenza del divieto non rimosso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S.

    Il divieto di detenzione di armi e munizioni impedisce il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza connesse alle armi, rendendo doverosi i conseguenti dinieghi o revoche.

  • artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le dedotte garanzie partecipative e gli obblighi di motivazione non ostano alla declaratoria di inammissibilità di una domanda priva del presupposto fondamentale costituito dall'assenza di un divieto di detenzione ancora vigente.

  • art. 444 c.p.p.

    La pena applicata mediante patteggiamento è richiamata quale antecedente della misura prefettizia, senza incidere sulla permanenza del divieto amministrativo vigente.

  • art. 445 c.p.p.

    L'estinzione per decorso del tempo della contravvenzione relativa alla detenzione abusiva di munizioni non supera il divieto prefettizio di detenzione tuttora efficace.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni costituisce presupposto ostativo necessario per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza connesse alle armi.
  • Quando il divieto di detenzione di armi e munizioni è ancora vigente, la domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi è priva del presupposto fondamentale e deve essere dichiarata inammissibile o comunque respinta.
  • Il divieto di detenzione di armi e munizioni, se non sottoposto a un termine di efficacia, cessa di operare soltanto a seguito di un espresso provvedimento amministrativo di segno contrario; la riabilitazione penale o l'estinzione del reato non ne determinano automaticamente la rimozione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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