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Sentenza

Sentenza n. 15249/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell’Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori; - della graduatoria di merito e dell’esito della prova scritta nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 22/30 anziché 23/30; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla correzione del quesito n. 32 della prova sostenuta in data 24 ottobre 2025 (busta n. 12), nonché gli atti di eventuale rettifica parziale adottati per altre sessioni; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 23/30 e al conseguente inserimento tra i vincitori per riserva ex L. 68/1999; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio, che gli attribuisca il punteggio totale di 23 punti, in luogo dei 22 erroneamente riconosciuti, e dell’esatto posizionamento nella graduatoria.

Giustizia amministrativa202602649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva dei vincitori pubblicata il 18 febbraio 2026, graduatoria di merito e valutazione della prova scritta, nella parte in cui al candidato è stato attribuito il punteggio di 22/30 anziché 23/30 e non è stata riconosciuta la riserva dichiarata in domanda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, risultato idoneo nella procedura per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, ha contestato la valutazione del quesito n. 32 della prova scritta del 24 ottobre 2025. Ha sostenuto che la risposta da lui selezionata (opzione b) fosse quella corretta e che l’opzione a), indicata dall’Amministrazione, fosse erronea, chiedendo il riconoscimento dei punti relativi alla risposta e la rimozione della penalità, con incremento complessivo di un punto. Ha inoltre lamentato la disparità di trattamento derivante dalla mancata estensione a tutti i candidati degli effetti di rettifiche del punteggio disposte per altri candidati in seguito a pronunce giurisdizionali sul medesimo quesito. Infine, ha dedotto il mancato riconoscimento della riserva ex legge n. 68/1999, dichiarata nella domanda, essendo titolare di invalidità riconosciuta al 100% e iscritto negli elenchi del collocamento mirato. Il Ministero ha eccepito difetto di legittimazione passiva e tardività del ricorso, oltre a contestarne la fondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari del Ministero. Il Ministero della Giustizia è legittimato passivamente perché è l’amministrazione presso la quale i vincitori instaureranno il rapporto di servizio, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti contestati. Il ricorso è tempestivo perché, essendo il candidato risultato idoneo, la portata lesiva della valutazione e del mancato riconoscimento della riserva è emersa con la pubblicazione della graduatoria definitiva, che ha mostrato l’insufficienza del punteggio per conseguire il bene della vita perseguito. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Quanto al quesito n. 32, il TAR ha ritenuto erronea la risposta indicata dall’Amministrazione e corretta quella scelta dal ricorrente: la prima opzione non è possibile perché i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha; la terza è esclusa dalla premessa secondo cui tutti gli alpha sono beta e nessun delta è alpha; la seconda, invece, è possibile perché le premesse non stabiliscono alcun rapporto tra gamma e delta. La formulazione e la valutazione del quesito non rispettavano quindi l’obbligo di chiarezza e univocità dei quiz concorsuali. È stata inoltre accolta la censura sul mancato riconoscimento della riserva, risultando documentalmente provato che il ricorrente ne era titolare e l’aveva dichiarata nella domanda. Sono stati stabilizzati gli effetti interinali dell’ordinanza cautelare del 2 aprile 2026, che aveva disposto l’attribuzione di un ulteriore punto, il riconoscimento della riserva e la conseguente rettifica della posizione in graduatoria. Spese compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    In sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta.

    Il principio di buon andamento impone che i quiz a risposta multipla siano formulati in modo chiaro e non ambiguo e individuino un’unica risposta indubitabilmente esatta.

  • artt. 1, 3 e 16 l. 12 marzo 1999, n. 68

    Risultano del pari meritevoli di accoglimento le censure con le quali è stata contestata l’illegittimità dei gravati provvedimenti per il mancato riconoscimento del titolo di riserva posseduto dal ricorrente e debitamente dichiarato in domanda, come risulta dalla documentazione versata in atti.

    Il titolo di riserva previsto dalla disciplina sul collocamento mirato deve essere riconosciuto quando il candidato ne è titolare, lo ha dichiarato nella domanda e la relativa documentazione lo comprova.

  • art. 56 c.p.a.

    Il Presidente di questa Sezione, con decreto n. 1401 del 5 marzo 2026, ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 56 c.p.a. e ha ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base a quanto disposto dall’articolo 41, comma 4, c.p.a.

    La norma è richiamata quale base dell’intervento cautelare monocratico disposto durante il giudizio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Il Presidente di questa Sezione, con decreto n. 1401 del 5 marzo 2026, ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 56 c.p.a. e ha ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base a quanto disposto dall’articolo 41, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è applicata per ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Tale pronuncia viene, quindi, richiamata con valore di precedente conforme ai sensi degli articoli 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il TAR richiama una propria precedente pronuncia sul medesimo quesito quale precedente conforme ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla l’amministrazione deve formulare quesiti chiari, completi e non ambigui, che contemplino una sola risposta scientificamente e indubitabilmente esatta; non è legittimo costringere il candidato a scegliere la risposta «meno errata» o soltanto approssimativamente accettabile.
  • La discrezionalità amministrativa nella predisposizione dei quiz e nella valutazione delle risposte è ampia, ma resta sindacabile quando il quesito sia assolutamente incomprensibile o la risposta prescelta irragionevole, oppure quando sia fornito almeno un principio di prova dell’irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della soluzione amministrativa.
  • Per un candidato risultato idoneo, la lesività della valutazione concorsuale che impedisce il conseguimento del posto può emergere soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva; da tale momento decorre il termine per impugnare, se è allora che diviene evidente l’insufficienza del punteggio rispetto al bene della vita perseguito.
  • Il Ministero presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio è legittimato passivamente nel giudizio relativo agli atti della procedura concorsuale, anche quando gli effetti degli atti contestati siano imputabili ad altri soggetti coinvolti nella procedura.
  • Il titolo di riserva concorsuale deve essere riconosciuto quando risulta documentalmente che il candidato ne è titolare e lo ha debitamente dichiarato nella domanda di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRiserve di posti e preferenze
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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