Cassazione Penale, Sentenza n. 37641/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva confermato la decisione del Magistrato di Sorveglianza di autorizzare un videocolloquio tra Davide Emmanuello e i suoi fratelli Nunzio e Alessandro, tutti sottoposti al regime detentivo differenziato ex art. 41‑bis. Il ricorso deduceva violazione di legge e contrasto giurisprudenziale (riferendosi alla sentenza Cass. n. 29007/2021 che esclude la possibilità di colloqui tra detenuti in regime differenziato), segnalava vizi procedurali perché non sarebbe stato richiesto né valutato il parere della DDA secondo la circolare DAP, e sosteneva che la registrazione non garantirebbe l'assenza di rischi in quanto i colloquanti potrebbero usare linguaggio criptico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha richiamato l'orientamento più recente (Cass. n. 31634/2022) che ammette colloqui tra soggetti entrambi in 41‑bis purché adottate le forme di tutela previste e tenuto conto, secondo la circolare DAP del 2/10/2017, degli eventuali elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della DDA. Nel caso concreto il Ministero non ha allegato elementi ostativi concreti né in primo grado né in sede di reclamo, pertanto la doglianza è risultata generica e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 41‑bis ordinamento penitenziario
Il regime detentivo differenziato non determina un divieto assoluto di rapporti familiari tramite colloqui; è ammessa, con misure di tutela, la possibilità di colloqui protetti tra detenuti sottoposti a 41‑bis
Cass. n. 31634 del 2022
Affermata la possibilità di ammettere colloqui tra congiunti ristretti in regime differenziato e indicato che, ai fini dell'ammissione, deve tenersi conto degli elementi emergenti dal parere non vincolante della DDA, in applicazione della Circolare DAP
Cass. n. 29007 del 2021
Orientamento contrario che esclude la possibilità di realizzare colloqui tra soggetti ristretti in regime differenziato; richiamato dal Ministero come precedente contrastante
Sez. 2, sent. n. 7654 del 12.12.2014 (depositata 2015)
Precedente giurisprudenziale coerente con l'orientamento che ammette colloqui protetti tra detenuti in regime differenziato
Circolare DAP del 2 ottobre 2017
Indica la procedura operative e la necessità, ove del caso, di acquisire il parere della Direzione Distrettuale Antimafia; detta circolare va applicata per valutare rischi e misure di tutela nelle autorizzazioni ai colloqui
Parere della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA)
Parere non vincolante ma rilevante: deve segnalare elementi ostativi concreti che l'autorità dovrà valutare; l'assenza di allegazioni concrete di elementi ostativi rende generiche le doglianze
Massime di principio
- Il regime 41‑bis non implica un divieto assoluto di colloqui tra detenuti anch'essi sottoposti a 41‑bis: sono ammissibili colloqui protetti (es. videocolloqui in modalità controllata) purché adottate misure di sicurezza adeguate
- Prima di autorizzare colloqui tra soggetti in 41‑bis è opportuno acquisire e valutare il parere della DDA secondo la circolare DAP; il parere è non vincolante ma gli eventuali elementi ostativi devono essere espressi concretamente
- In sede di impugnazione è necessario dedurre elementi ostativi specifici e concreti: doglianze generiche relative alla presunta violazione delle finalità del 41‑bis sono soggette a inammissibilità
- La registrazione o altre cautele tecniche riducono i rischi ma non li eliminano: la valutazione della sicurezza resta caso per caso e deve essere motivata
- In presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione (es. n. 31634/2022) prevale, ma non esime l'amministrazione dal porre in evidenza, tramite il DDA, eventuali profili di rischio concreti
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