Ordinanza n. 970/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego prot. 158171/25 del condono edilizio in sanatoria, ex lege 28.02.1985 n. 47- con protocollo n. 14831, n. progressivo 0345116905 - dell’immobile sito in Giugliano in Campania alla Via Oasi del Sacro Cuore, una struttura artigianale/industriale di mq. 510,00, individuato in catasto al foglio 34, p.lla 510, 511, 512, emessa nei confronti del predetto e notificata in data 13.01.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio in sanatoria relativo a una struttura artigianale/industriale di 510 mq sita in Giugliano in Campania
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono edilizio in sanatoria adottato ai sensi della legge n. 47/1985, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la sospensione degli atti presupposti, connessi e consequenziali. La domanda cautelare è stata valutata alla luce dell'assenza di un pericolo di danno grave, attuale e irreparabile derivante dall'immediata esecuzione del diniego. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'ordinanza comunale di acquisizione delle opere al patrimonio, già adottata e avente a oggetto le medesime opere, era stata impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la natura del provvedimento impugnato, consistente nel diniego di condono, non evidenziava un danno grave, attuale e irreparabile immediatamente derivante dalla sua esecuzione. Ha inoltre considerato che l'ordinanza di acquisizione delle opere era già oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e che l'autorità competente a conoscere delle eventuali misure cautelari necessarie a preservare lo stato di fatto era quella investita di tale ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto è stata respinta per insussistenza di un danno grave, attuale e irreparabile.
l. 28 febbraio 1985, n. 47
Il diniego impugnato riguarda una domanda di condono edilizio in sanatoria proposta ai sensi della legge.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego di condono edilizio richiede la dimostrazione di un pericolo di danno grave, attuale e irreparabile derivante dall'immediata esecuzione dell'atto; la mera adozione del diniego, considerata isolatamente, non dimostra tale requisito.
- Quando l'atto che determina concretamente il rischio di alterazione dello stato di fatto è già impugnato in un diverso giudizio, la relativa domanda cautelare deve essere proposta davanti al giudice investito di quel giudizio, non potendo il giudice adito contro il diniego di condono adottare misure riferite a un atto distinto e già devoluto ad altra sede.
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