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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21793/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Gli acquirenti di un immobile abitativo con terrazzo convennero in giudizio il soggetto che, con scrittura privata del 3 ottobre 2003, si era impegnato a proprie spese a eliminare entro un anno le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo. Sostenevano che egli avesse eseguito lavori di impermeabilizzazione e copertura, ma in modo cattivo e quindi inutilmente, tanto da dover incaricare una diversa impresa per rifare le opere e chiedevano il rimborso di euro 15.600, pari alla fattura della ditta sostitutiva. Il tribunale respinse la domanda ritenendo applicabile l'art. 1667 c.c. e quindi prescritta l'azione, poiché la denuncia del vizio e la notificazione dell'atto di citazione erano avvenute oltre il termine biennale dalla consegna dell'opera. La corte d'appello, invece, accolse l'impugnazione degli attori, qualificando la scrittura privata come assunzione unilaterale di un'obbligazione di risultato, sostanzialmente autonoma rispetto a un contratto di appalto, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale. Il soccombente ricorse per cassazione con tre motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe introdotto d'ufficio il tema della 'obbligazione di risultato' e della preesistenza dei vizi; 2) violazione degli artt. 115, 1362, 1363 e 1665 c.c., perché l'interpretazione della scrittura privata si sarebbe fondata su presupposti di fatto nuovi e non provati, oltre che su un erroneo uso dei canoni ermeneutici; 3) violazione dell'art. 1667 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., per avere applicato il termine prescrizionale decennale anziché quello biennale dell'appalto. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure investivano in realtà l'interpretazione di un atto negoziale, attività riservata al giudice di merito, e che la motivazione d'appello era plausibile e correttamente fondata sulla scrittura privata, che conteneva un impegno unilaterale ampio, comprensivo della responsabilità per ritardi e danni a terzi. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, trattandosi di una deduzione logico-presuntiva ricavata dai fatti allegati e non di introduzione officiosa di un nuovo thema decidendum. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva condannato il ricorrente a pagare euro 15.600, oltre spese, per il costo dei lavori eseguiti da terzi. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché diretti, in sostanza, a contestare l'interpretazione della scrittura privata effettuata dal giudice di merito, interpretazione considerata plausibile e non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica, specificamente dedotta e dimostrata, evenienza che nel caso concreto non si era verificata. Ha anche escluso che la corte territoriale avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la qualificazione dell'obbligazione come di risultato derivava logicamente dagli impegni assunti nella scrittura. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione si configura solo se il giudice pone a base della decisione fatti o domande nuove rispetto al thema decidendum; non ricorre quando la qualificazione del rapporto o le inferenze logiche restano entro i fatti allegati dalle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si deduce solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione interpretativa del fatto.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    L'interpretazione dell'atto negoziale è accertamento di fatto riservato al merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica/omessa.

  • art. 1363 c.c.

    Il giudice di merito può ricorrere all'interpretazione complessiva del testo e degli elementi testuali per ricostruire la volontà negoziale.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di ricondurre la scrittura all'appalto; la Corte non ha ravvisato che la fattispecie fosse effettivamente un contratto di appalto.

  • art. 1667 c.c.

    La disciplina della garanzia per vizi dell'appalto non si applica quando l'obbligazione assunta non è un appalto ma una nuova obbligazione autonoma di eliminazione dei vizi; in tal caso opera la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 113 c.p.c.

    Evocato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato; la Corte non ha ravvisato error in iudicando nel ragionamento della corte territoriale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sulla qualificazione del rapporto e sull'interpretazione del negozio non rientrano nel sindacato di legittimità se risolvono nella richiesta di una diversa lettura del documento e non nel dedotto omesso esame di fatti decisivi o nella violazione specifica dei canoni ermeneutici.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una scrittura privata o di altra dichiarazione negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è censurabile con successo se il ricorrente si limita a contrapporre una lettura alternativa del documento.
  • Per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici è necessario indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato; la mera contestazione del risultato interpretativo è insufficiente.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice ricava, mediante ragionamento logico-presuntivo, una qualificazione giuridica o un fatto implicito dai fatti allegati dalle parti, senza introdurre un tema nuovo estraneo alla domanda.
  • Un impegno scritto ad eliminare vizi o infiltrazioni può essere qualificato come autonoma obbligazione di risultato, distinta dall'appalto, se dal contenuto dell'atto emerge un'assunzione unilaterale ampia e non la mera esecuzione di lavori secondo lo schema tipico dell'appalto.
  • Quando il giudice qualifica come nuova obbligazione autonoma l'impegno ad eliminare vizi preesistenti, non si applicano i termini decadenziali e prescrizionali propri della garanzia per vizi dell'appalto, ma il termine ordinario di prescrizione dell'azione di inadempimento contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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