Sentenza n. 11309/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza, dopo preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, valorizzando plurime vicende penali e amministrative riguardanti il coniuge convivente: segnalazioni per lesioni personali colpose e appropriazione indebita, una contestazione amministrativa in materia di stupefacenti e una condanna, non definitiva, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria, sostenendo che gli elementi ostativi riguardassero esclusivamente il coniuge, che la condanna fosse ancora sub iudice, che le altre segnalazioni non avessero avuto seguito e che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis. Ha inoltre invocato la personalità della responsabilità penale, la presunzione di non colpevolezza, la propria incensuratezza, la lunga residenza e l'integrazione sociale ed economica in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, nel quale il periodo minimo di residenza costituisce soltanto il presupposto per la presentazione della domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. Il sindacato giudiziale resta limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Il Collegio ha ritenuto legittima la valorizzazione delle vicende riguardanti il coniuge convivente, poiché il contesto familiare può essere considerato nella prognosi di affidabilità e di integrazione del richiedente; non si tratta di sanzionare la ricorrente per fatti altrui, ma di valutare l'opportunità di attribuire uno status produttivo di benefici indiretti anche per i familiari, tra cui il divieto di espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari. La condanna non definitiva per stupefacenti, unitamente agli ulteriori elementi segnalati, è stata ritenuta idonea a fondare un giudizio prognostico negativo. Il giudice ha escluso che la presunzione di innocenza impedisca la valutazione amministrativa di denunce, segnalazioni o procedimenti penali non definiti, poiché il fatto è apprezzato su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale e anche in funzione preventiva. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione complessiva del diniego: l'Amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione ex art. 10-bis, non essendo state prospettate circostanze nuove e decisive. La lunga residenza, l'incensuratezza e l'inserimento sociale sono stati considerati requisiti ordinari o presupposti della domanda, non elementi sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza decennale costituisce presupposto per proporre la domanda, ma non fonda un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
L'Amministrazione deve considerare le osservazioni presentate contro il preavviso di rigetto, ma non è tenuta a confutarle analiticamente quando la motivazione complessiva del provvedimento sia logica e adeguata e le osservazioni non introducano elementi nuovi decisivi.
art. 27 Cost.
Il principio della personalità della responsabilità penale e la presunzione di non colpevolezza non impediscono di valutare, ai fini amministrativi della naturalizzazione, il contesto familiare e vicende penali non definitive, poiché tale valutazione non ha natura sanzionatoria.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado costituisce uno dei benefici indiretti che possono derivare dall'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare e può essere considerato nella valutazione dell'interesse pubblico alla naturalizzazione.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
La possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari rappresenta un ulteriore effetto indiretto dell'acquisto della cittadinanza da parte del familiare, rilevante nella valutazione amministrativa.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna, anche non definitiva, per detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità può assumere rilievo ostativo nella valutazione discrezionale della naturalizzazione, in ragione dell'allarme sociale della condotta.
art. 6 l. 91/1992
Le fattispecie penali che costituiscono causa ostativa alla cittadinanza per matrimonio possono essere utilizzate, a fortiori, come parametro di gravità nella valutazione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento di alta amministrazione e di natura ampiamente discrezionale: la residenza legale decennale consente di presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nella valutazione prognostica sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente la cittadinanza possono essere considerati anche il contesto familiare stabile e le vicende penali o amministrative del coniuge convivente, senza violare il principio della personalità della responsabilità penale, quando la valutazione non abbia natura sanzionatoria ma riguardi l'opportunità di attribuire lo status civitatis e i suoi effetti indiretti sui familiari.
- Ai fini del diniego di naturalizzazione, l'Amministrazione può valutare negativamente denunce, segnalazioni e procedimenti penali non definiti, poiché l'apprezzamento amministrativo della condotta e della pericolosità prospettica opera su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale e non richiede necessariamente una condanna irrevocabile.
- Il giudice amministrativo, in materia di cittadinanza per naturalizzazione, esercita un controllo estrinseco e non sostitutivo, limitato alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti e alla logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione; non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione.
- L'obbligo di motivazione del diniego deve essere calibrato sullo stadio del procedimento penale, sulla natura del reato e sulla distanza temporale dei fatti; tuttavia, una motivazione complessiva e logicamente coerente è sufficiente e l'Amministrazione non deve confutare analiticamente le osservazioni ex art. 10-bis quando esse si limitino a deduzioni già considerate e non introducano elementi nuovi decisivi.
- La lunga residenza, l'incensuratezza e l'inserimento lavorativo o sociale del richiedente costituiscono, di regola, presupposti ordinari della domanda o del soggiorno e non sono, da soli, sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza, che richiede una valutazione positiva dell'interesse pubblico e dell'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
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