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Sentenza

Sentenza n. 3942/2026 - Napoli, Sezione 6

avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti del 13 gennaio 2026 della ricorrente; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere agli atti richiesti, con conseguente ordine di esibizione.

Giustizia amministrativa202601208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato, dopo avere presentato un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha chiesto al Ministero dell'Interno, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa al procedimento, inclusi l'eventuale rapporto dei superiori gerarchici, il verbale della competente Commissione medica ospedaliera, l'eventuale parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. L'istanza era motivata dall'esigenza di conoscere lo stato della procedura e di tutelare i propri interessi giuridici, anche valutando l'impugnazione del silenzio formatosi sull'istanza di riconoscimento. Non avendo ricevuto risposta entro trenta giorni, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo il proprio interesse difensivo all'accesso. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha dichiarato espressamente di non detenere alcuna documentazione relativa alla pratica presso l'ufficio destinatario dell'istanza, precisando che era ancora in attesa di ricevere il verbale della commissione medica e la documentazione amministrativo-sanitaria dall'ufficio locale competente. La ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto giustificare l'assenza della documentazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. La dichiarazione espressa dell'amministrazione di non detenere la documentazione richiesta ha soddisfatto l'interesse ostensivo della ricorrente in forma negativa, poiché non residuava alcun documento concretamente esibibile. Il giudice ha ritenuto che, quando l'amministrazione assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione di inesistenza o irreperibilità degli atti, non vi siano margini per ordinare l'accesso, altrimenti si imporrebbe un comando impossibile da eseguire e privo di oggetto. Il giudice amministrativo non può inoltre sostituirsi all'amministrazione nello scrutinio della veridicità dell'affermazione circa la non detenzione dei documenti. Poiché il riscontro è stato fornito solo dopo la proposizione del ricorso, le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di euro 1.000, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dalla dipendente per conoscere gli atti del procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Prevede il termine di trenta giorni per il riscontro alla richiesta di accesso; la mancata risposta ha consentito la formazione del silenzio-rigetto dedotto in giudizio.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il ricorso giurisdizionale in materia di accesso; nel caso concreto, il successivo riscontro amministrativo ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda ostensiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, dopo la proposizione del ricorso ex art. 116 c.p.a., dichiara espressamente e sotto la propria responsabilità di non detenere o di non avere reperito i documenti richiesti, l'interesse all'accesso è soddisfatto in forma negativa e il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta carenza dell'oggetto della domanda.
  • A fronte di una dichiarazione espressa dell'amministrazione circa l'inesistenza o la non detenzione del documento, il giudice amministrativo non può ordinare l'esibizione di atti che non risultano nella disponibilità dell'amministrazione, poiché la statuizione sarebbe impossibile da eseguire e priva di utilità.
  • Nel giudizio sull'accesso, l'assunzione di responsabilità dell'amministrazione circa l'inesistenza o l'irreperibilità degli atti esaurisce l'interesse processuale dell'istante; il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nella verifica della veridicità di tale dichiarazione, trattandosi di attività estranea ai suoi poteri nel giudizio ex art. 116 c.p.a.
  • Se l'amministrazione fornisce il riscontro alla richiesta di accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale, ove il ricorso sia stato reso necessario dal precedente silenzio dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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