Cassazione Penale, Sentenza n. 23380/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica (manomissione del contatore), contestato ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. I motivi di ricorso sostanzialmente erano tre: 1) censura della responsabilità basata sull'intestazione dell'utenza, rilevando che l'imputato aveva fissato la residenza in altro civico e dunque non poteva ritenersi automaticamente responsabile; 2) richiesta del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di particolare tenuità), stante la quantificazione del prelievo d'energia limitata nel periodo 27/02/2014-20/11/2015; 3) censura del giudizio di bilanciamento fra circostanze eterogenee, sostenendo che le attenuanti dovessero prevalere e che la Corte d'appello avesse motivato in modo meramente assertivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della responsabilità ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa riconsiderare la valutazione fattuale operata dal giudice di merito purché sorretta da un apparato argomentativo logico: la Corte d'appello aveva motivato che l'utenza era intestata al Teresi, che egli non aveva fornito alcuna alternativa spiegazione né si era presentato alla verifica, e che i tecnici avevano riscontrato una riduzione dei consumi pari al 93,17%, sicché l'alterazione era evidente. Sui profili sanzionatori la Cassazione ha confermato il diniego dell'attenuante di particolare tenuità sia in ragione dell'elevata percentuale di azzeramento della misurazione sia per la durata della condotta (oltre un anno), richiamando la giurisprudenza che esclude di regola tale attenuante nei furti di energia elettrica in utenza domestica in quanto il prelievo è continuativo mentre la consumazione si protrae per tutto il periodo in cui l'abitazione è occupata. Quanto al bilanciamento tra circostanze eterogenee, la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza operato dalla Corte d'appello, adeguatamente motivato e confermato anche alla luce delle precedenti condanne dell'imputato. In conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624 (furto)
La norma incrimina il furto: la Corte ha ritenuto integrato il reato nella forma del prelievo illecito di energia mediante manomissione del contatore.
Codice penale, art. 625 nn. 2 e 7 (aggravanti)
Sono state contestate le aggravanti per avere il fatto comportato violenza sulle cose (manomissione del contatore) e perché il bene alterato era destinato al pubblico servizio; la Corte ha ritenuto applicabili le aggravanti.
Codice penale, art. 62 n. 4 (circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità)
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante, rilevando che il danno non era di particolare tenuità: la misurazione era stata praticamente azzerata (93,17%) e la condotta si era protratta per oltre un anno; inoltre la giurisprudenza ritiene di norma inapplicabile tale attenuante ai furti di energia elettrica domestici per il carattere continuativo del prelievo.
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Bevilacqua; Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo)
Richiami giurisprudenziali a due principi: a) l'attenuante del danno di particolare tenuità generalmente non si applica ai furti continuativi di energia elettrica; b) il sindacato di legittimità sulla valutazione delle circostanze si limita a verificare la non-arbitrarietà e la presenza di sufficiente motivazione.
Massime di principio
- La responsabilità per manomissione del contatore può essere fondata sull'intestazione dell'utenza se il titolare non offre spiegazioni alternative plausibili e i dati tecnici evidenziano un'alterazione significativa dei consumi.
- L'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62 n. 4) è difficilmente riconoscibile nei casi di furto di energia elettrica domestica quando il prelievo è continuo e la misurazione risulta quasi totalmente azzerata o la condotta è protratta per un lungo periodo.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito; la Cassazione controlla solo che non vi sia ragionamento illogico o arbitrario e che la motivazione sia sufficiente.
- Il controllo della Corte di legittimità non consente di riformare la valutazione probatoria del giudice di merito, se questa è supportata da un apparato argomentativo logico e coerente; chi impugna deve dunque dimostrare vizi logici o processuali nella motivazione.
- L'assenza del soggetto al sopralluogo/accertamento e la mancata produzione di spiegazioni alternative gravano in negativo sulla difesa e possono consolidare il convincimento del giudice sulla responsabilità.
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