Ordinanza n. 2371/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1190 del 24 maggio 2024, recante esclusione del corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici del 2017, introdotto dall’art. dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14) per asserita carenza dei requisiti di ammissione; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10 giugno 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante approvazione dell’allegato elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione in parola a seguito del superamento della prova di accesso; - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale scolastico, prot.n. 91843 del 21.06.2023 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante chiarimenti sull’avvio delle attività formative e assegnazione degli idonei ai rispettivi corsi organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali; - del D.M. D.M. 8 giugno 2023 n. 107 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 11 agosto 2023), recante disciplina del corso intensivo, laddove individua i requisiti di partecipazione, se effettivamente ostativo all’ammissione della ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi compresi gli atti istruttori recanti la verifica sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda di partecipazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 6 dicembre 2024 dalla parte ricorrente: per l’annullamento: - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19 agosto 2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 16 gennaio 2026: per l’annullamento - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo allegato, con il quale veniva disposta un’ulteriore rettifica dell’elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici del 2017, introdotto dall’art. dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14), nella parte in cui viene confermata l’esclusione della parte ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal corso intensivo di formazione previsto per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici del 2017, nonché successivi atti di ammissione, graduatoria e rettifica
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale che ne disponeva l’esclusione dal corso intensivo di formazione per asserita carenza dei requisiti di ammissione, nonché gli atti ministeriali con cui erano stati approvati l’elenco degli ammessi, la graduatoria nazionale di merito e successive rettifiche. Ha inoltre contestato, in quanto eventualmente ostativo, il decreto ministeriale disciplinante il corso intensivo e gli atti istruttori relativi alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte con la domanda. Con motivi aggiunti notificati il 6 dicembre 2024 sono stati impugnati i decreti del 9 e del 19 agosto 2024, rispettivamente di approvazione e rettifica della graduatoria. Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 16 gennaio 2026 è stata impugnata la nuova rettifica dell’elenco degli ammessi, nella parte in cui confermava l’esclusione della ricorrente. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., profili di irricevibilità per tardività della notifica dei motivi aggiunti del 6 dicembre 2024, con riferimento ai provvedimenti del 9 e del 19 agosto 2024, anche considerando la sospensione feriale dei termini.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sospeso ogni pronuncia sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese, rilevando d’ufficio una possibile tardività dei motivi aggiunti notificati il 6 dicembre 2024 contro i provvedimenti ministeriali del 9 e del 19 agosto 2024. In applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione. Il Collegio si è riservato ogni ulteriore valutazione, compresa quella sulla richiesta di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami relativa ai motivi aggiunti del 16 gennaio 2026, e ha fissato la prosecuzione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026. Le spese sono state riservate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
legge n. 742/1969
sospensione feriale dei termini di cui alla Legge n. 742/1969 e ss.mm.
La tardività dei motivi aggiunti è stata valutata tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali.
art. 5, commi 11 quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14)
È richiamato quale base normativa del corso intensivo di formazione e dell’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici del 2017.
D.M. 8 giugno 2023, n. 107
D.M. 8 giugno 2023 n. 107
È richiamato quale atto ministeriale di disciplina del corso intensivo e dei relativi requisiti di partecipazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione di rito potenzialmente decisiva, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie e riservando la decisione.
- La verifica della tempestività della notifica dei motivi aggiunti deve essere effettuata considerando anche la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge n. 742/1969.
- Il rilievo d’ufficio di possibili profili di irricevibilità per tardività non comporta la definizione immediata del giudizio quando il contraddittorio sulla questione non sia stato ancora instaurato; in tal caso il giudice deve rinviare la decisione e consentire alle parti di interloquire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →