Sentenza n. 594/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento a) dell’ordinanza n. 201 del 13 giugno 2022, notificata il successivo 22 giugno 2022, a firma del Dirigente della Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio – del Comune di Pozzuoli, con cui è stata ingiunta la demolizione di presunte opere abusive realizzate sull'immobile sito in Pozzuoli alla via A. Simmaco n. 27; b) una agli atti preordinati, conseguenti e/o, comunque, connessi con quelli che precedono tra cui, in particolare la segnalazione trasmessa dal Comando dei Vigili Urbani di Pozzuoli, prot. n. 24727, del 19 marzo 2022, richiamata nel provvedimento gravato sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate su un immobile, comprendenti il frazionamento da due a tre unità immobiliari, opere interne ed esterne, scale in ferro, apertura di un vano porta, muretti, pannelli e cancelli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in sintesi, la nullità della misura ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 per l’impossibilità di eseguire la demolizione in ragione del sequestro penale dell’immobile; il difetto di istruttoria, sostenendo che il frazionamento e l’apertura del vano porta rientrassero nella manutenzione straordinaria e non incidessero sulla volumetria né sulla destinazione d’uso; l’irrilevanza urbanistica dei muretti divisori, dei pannelli e dei cancelli; la natura pertinenziale delle scale esterne; nonché la possibilità di realizzare le opere nonostante il vincolo derivante dal decreto ministeriale del 12 settembre 1957. Nel corso del giudizio sono stati rilasciati due permessi in sanatoria relativi alle precedenti domande di condono e, successivamente, è stata presentata un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 per le opere oggetto dell’ordinanza. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha ritenuto che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica in sanatoria relativa alle opere contestate renda inefficace l’originaria ordinanza di demolizione, poiché impone al Comune di pronunciarsi sulla domanda e di adottare, all’esito, un nuovo provvedimento. Se la sanatoria sarà accolta, l’ingiunzione demolitoria resterà definitivamente inoperante; se sarà respinta, il Comune dovrà adottare una nuova sanzione urbanistica. Le spese sono state integralmente compensate e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la violazione per sostenere la nullità dell’ordinanza di demolizione, ma il TAR non ha esaminato la censura per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione della domanda di accertamento di conformità per le opere oggetto dell’ordinanza rende inefficace l’originaria sanzione demolitoria e impone all’amministrazione di definire la domanda con un nuovo provvedimento.
art. 167 d.lgs. 42/2004
La domanda di compatibilità paesaggistica in sanatoria relativa alle opere contestate contribuisce a rendere inefficace l’ordinanza demolitoria in attesa della definizione del procedimento di sanatoria.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La presentazione, da parte del destinatario di un’ordinanza di demolizione, di un’istanza di accertamento di conformità o di condono relativa alle opere sanzionate rende inefficace l’originario ordine demolitorio e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro tale ordine.
- Durante la pendenza della domanda di sanatoria l’amministrazione deve pronunciarsi sull’istanza; l’ordinanza di demolizione originaria non può essere portata a esecuzione e, in caso di rigetto della sanatoria, l’amministrazione deve adottare una nuova sanzione urbanistica.
- L’accoglimento della domanda di sanatoria rende definitivamente inoperante l’ingiunzione demolitoria e l’eventuale successiva acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
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