Ordinanza del 27/03/2018 n. 574 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Sospensione sentenza di primo grado di rigetto - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione della sentenza di primo grado che dichiara il rigetto del ricorso per motivi processuali è inammissibile per carenza di interesse, poiché tale pronuncia non contiene disposizioni modificative e lascia invariata l’efficacia degli atti amministrativi impugnati. L’interessato avrebbe dovuto chiedere, in via alternativa o subordinata, la sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi oggetto del giudizio.
Inammissibilità della sospensione di una sentenza tributaria di primo grado che rigetta il ricorso per ragioni processuali
Inammissibilità della sospensione della sentenza di rigetto processuale
La pronuncia riguarda l’istanza cautelare diretta a ottenere la sospensione di una sentenza di primo grado tributaria che ha rigettato il ricorso del contribuente per ragioni processuali. L’istanza è ritenuta inammissibile perché la sentenza non produce effetti dispositivi ulteriori rispetto a quelli già derivanti dagli atti amministrativi impugnati.
Contenuto della sentenza di primo grado
La sentenza di primo grado si limita a rigettare il ricorso per motivi processuali. Proprio per tale ragione, essa è priva di un contenuto dispositivo sostanziale: non dispone autonomamente in ordine agli atti amministrativi contestati e non modifica la loro efficacia.
La pronuncia lascia quindi inalterata l’operatività propria dell’atto amministrativo impugnato. La situazione giuridica e processuale del contribuente non dipende, sotto il profilo cautelare, dall’esecuzione della sentenza, ma dall’efficacia dell’atto amministrativo originariamente contestato.
Carenza di interesse alla sospensione della sentenza
L’istanza di sospensione della sentenza è dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Non sussiste, infatti, un’utilità concreta derivante dalla sospensione di una pronuncia che non contiene disposizioni idonee a incidere sull’efficacia degli atti amministrativi impugnati.
La sospensione della sentenza non potrebbe produrre l’effetto cautelare perseguito dal contribuente, poiché l’atto amministrativo continuerebbe comunque a operare secondo la propria efficacia originaria.
Oggetto corretto dell’istanza cautelare
Secondo il principio espresso nel documento, l’interessato avrebbe dovuto indirizzare la richiesta cautelare direttamente contro gli atti amministrativi oggetto del giudizio. L’istanza avrebbe dovuto essere formulata:
- in via alternativa rispetto alla richiesta di sospensione della sentenza; oppure
- in via subordinata, qualora fosse stata comunque proposta anche la sospensione della sentenza.
La tutela cautelare avrebbe quindi dovuto riguardare l’esecuzione degli atti amministrativi impugnati, in quanto questi ultimi costituiscono la fonte effettiva dell’effetto pregiudizievole lamentato.
Principio applicabile
La sospensione di una sentenza di primo grado di rigetto per ragioni processuali è inammissibile quando la pronuncia non presenta un contenuto dispositivo autonomo e lascia intatta l’efficacia dell’atto amministrativo impugnato. In tale situazione, la domanda cautelare deve essere rivolta, alternativamente o subordinatamente, alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi oggetto del giudizio.
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