Cassazione Penale, Sentenza n. 40473/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha dichiarato la nullità del provvedimento emesso "de plano". L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del 21/05/2024 con cui il GIP, decidendo sulla istanza del difensore del condannato De Bortoli, aveva autorizzato la prosecuzione dei lavori di pubblica utilità per un anno. Il ricorso censura la violazione dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992 in relazione all'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., rilevando che il provvedimento è stato adottato "de plano" anziché dopo fissazione di udienza in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti (ex art. 666 c.p.p.), nonostante che il 13/05/2024 fosse stata avanzata istanza di revoca dei lavori da parte dell'organo dell'esecuzione per violazione delle prescrizioni;
Norme richiamate
d.lgs. 285/1992, art. 186, comma 9-bis
La norma disciplina la revoca o la prosecuzione della pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità); la Corte ha ritenuto che le decisioni in materia non possano essere adottate "de plano" ma richiedono il rispetto delle garanzie procedurali (udienza in camera di consiglio e contraddittorio).
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. b)
Rinvio formale a disposizioni del codice di rito relative alla pronuncia di provvedimenti non immediati; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata sia stata resa in violazione delle regole procedurali richiamate.
codice di procedura penale, art. 666
Disciplina l'udienza in camera di consiglio nel contraddittorio per i procedimenti esecutivi: la Corte ha affermato che la fissazione di tale udienza è necessaria prima di decidere sulla revoca o prosecuzione dei lavori di pubblica utilità.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Fondamento di impugnazione per cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge); la Corte ha accolto il motivo basato su tale vizio procedurale.
Massime di principio
- Le decisioni riguardanti la revoca o la prosecuzione della pena sostitutiva con lavori di pubblica utilità non possono essere adottate "de plano": il giudice dell'esecuzione deve fissare udienza in camera di consiglio e decidere nel contraddittorio delle parti (art. 666 c.p.p.).
- Se l'organo dell'esecuzione ha già chiesto la revoca per violazione delle prescrizioni, il giudice non può ignorare tale richiesta e adottare un provvedimento senza contraddittorio; la mancata fissazione dell'udienza costituisce vizio procedurale rilevante e può portare all'annullamento del provvedimento in cassazione.
- In caso di adozione "de plano" di provvedimenti esecutivi relativi a pene sostitutive, è concretamente possibile per la Cassazione annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo, a tutela del diritto al contraddittorio.
- Difensore e Pubblico Ministero devono sollecitare l'esercizio del contraddittorio: la parte che ritenga lesi i propri interessi può impugnare in sede di legittimità la violazione delle forme previste (art. 606 c.p.p.).
- Per evitare l'annullamento nei gradi successivi, il giudice dell'esecuzione dovrebbe sempre documentare la preventiva fissazione dell'udienza in camera di consiglio e la partecipazione o regolare rappresentanza delle parti quando decide sulla revoca o prosecuzione dei lavori di pubblica utilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40308/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40309/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40312/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40313/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40314/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40318/2024 del 04/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →