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Ordinanza

Ordinanza n. 1720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202307262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: omessa statuizione, nella sentenza di appello, sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore della parte appellante, dichiaratosi antistatario nell’atto di appello, ha chiesto la correzione della sentenza con la quale il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello e condannato in solido le parti appellate alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in 7.000 euro oltre accessori, senza tuttavia disporre la distrazione delle spese in favore del difensore. L’istanza è stata proposta ai sensi dell’art. 98 c.p.a. ed è stata qualificata come volta alla correzione di un errore materiale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza, ritenendo necessario correggere il dispositivo della precedente sentenza mediante l’aggiunta, dopo la statuizione sulla condanna alle spese, delle parole «in favore del difensore dichiaratosi antistatario». Ha quindi ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La decisione non modifica l’accoglimento dell’appello né l’importo delle spese già liquidate, ma integra il dispositivo quanto alla loro destinazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’istanza di correzione accolta dal giudice.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede le annotazioni in Segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento, ordinate dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • L’omessa statuizione sulla domanda di distrazione delle spese formulata dal difensore dichiaratosi antistatario può essere corretta mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale, quando la condanna alle spese sia già stata pronunciata in favore della parte assistita e la richiesta di distrazione risulti dagli atti di causa.
  • La correzione del dispositivo può integrare la pronuncia sulle spese aggiungendo l’indicazione che esse sono poste a carico della parte soccombente in favore del difensore dichiaratosi antistatario, senza modificare l’an debeatur o il quantum già liquidato.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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