Sentenza n. 4657/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 19 gennaio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 1 giugno 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato sulla base di una notizia di reato per maltrattamenti riferita a persona diversa, seppur omonima
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, anche in relazione all’art. 6 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per carenza dell’istruttoria, erroneità della motivazione e mancanza dei presupposti. Il diniego era fondato su una notizia di reato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, segnalata dalla Stazione dei Carabinieri di Modena e riportata in un rapporto informativo della Questura di Vicenza. Il ricorrente ha sostenuto che la notizia di reato riguardava un soggetto diverso, benché omonimo, circostanza confermata da successive comunicazioni della Stazione di Modena Principale e della Stazione dei Carabinieri di Crespadoro. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. Il ricorrente non aveva presentato osservazioni in risposta al preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di cittadinanza. Il provvedimento era fondato su una notizia di reato riferibile a persona diversa dal richiedente, come dimostrato dalle comunicazioni degli organi di polizia acquisite successivamente all’adozione dell’atto. Tale erronea rappresentazione dei fatti ha determinato un difetto conclamato di istruttoria e di motivazione, incidendo sulla legittimità del provvedimento finale. L’annullamento non comporta il riconoscimento automatico della cittadinanza: l’Amministrazione conserva il potere-dovere di rivalutare complessivamente la posizione dell’interessato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. Le spese sono state compensate, anche considerando il concorso colposo del ricorrente, che non aveva verificato la propria posizione penale né fornito chiarimenti in sede di preavviso di rigetto.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana sulla quale l’Amministrazione ha esercitato la propria valutazione.
art. 6 legge n. 91/1992
È richiamato in relazione ai vizi dedotti dal ricorrente e al quadro normativo della valutazione amministrativa sulla cittadinanza.
art. 3 legge n. 241/1990
Impone l’obbligo di motivazione del provvedimento; la motivazione è illegittima quando si fonda su una rappresentazione dei fatti erronea e riferita a persona diversa dall’interessato.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il ricorrente non aveva presentato osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto.
art. 572 c.p.
Individua il reato oggetto della notizia erroneamente riferita al richiedente.
Massime di principio
- Il diniego di cittadinanza è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando si fonda su una notizia di reato riferibile a un soggetto diverso dal richiedente, anche se omonimo.
- L’Amministrazione deve verificare l’identità del destinatario delle segnalazioni penali utilizzate per valutare una domanda di cittadinanza; una ricostruzione erronea del presupposto fattuale vizia il provvedimento finale.
- L’annullamento giudiziale del diniego di cittadinanza fondato su fatti erroneamente riferiti all’interessato non attribuisce direttamente la cittadinanza, ma impone all’Amministrazione di rivalutare complessivamente la posizione del richiedente.
- La mancata partecipazione dell’interessato al procedimento, incluso il mancato riscontro al preavviso di rigetto, può essere valutata ai fini della regolazione delle spese, ma non sana un diniego fondato su un presupposto fattuale erroneo.
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