Cassazione Penale, Sentenza n. 27657/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto di energia elettrica (procedimento abbreviato): contestava la mancata valutazione di prove e la carenza/mancanza di motivazione sulla responsabilità esclusiva a suo carico rispetto agli altri componenti del nucleo familiare; deduceva insufficienza della prova del dolo, sostenendo di aver regolarmente pagato le bollette e che i tecnici ENEL non avevano dimostrato una manomissione diretta del contatore (avendone solo rilevato una discrepanza del 92%); infine censurava la mancata motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede del misuratore).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che: a) la responsabilità può essere valutata anche quando la manomissione materiale sia stata eseguita da terzi se l'imputato si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo; b) la valutazione delle prove di merito (abitazione in uso, intestazione della fornitura, segni di manomissione e registrazione anomala dei consumi pari al -92,45%) rientra nel sindacato dei giudici di merito e non è riesaminabile in Cassazione se la motivazione è coerente; c) il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 625 n.7 è stato introdotto per la prima volta in Cassazione e perciò inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Norma base del reato contestato: riferito al comportamento di impossessamento di cosa altrui a fini di profitto; la Corte conferma che l'utilizzo dell'energia sottratta rientra in tale fattispecie.
art. 625 cod. pen., n. 2 (aggravante: violenza sulle cose)
L'aggravante della violenza sulle cose si configura anche quando la manomissione materiale sia compiuta da terzi ma l'agente si avvali consapevolmente dell'allaccio abusivo; è circostanza oggettiva valutabile a carico del beneficiario se conosciuta o ignorata per colpa.
art. 625 cod. pen., n. 7 (aggravante: esposizione alla pubblica fede del misuratore)
La sua sussistenza richiede motivazione e prova; nel caso è stata censurata la doglianza relativa alla carenza di motivazione ma tale censura è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (motivi di cassazione)
Norma invocata dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione e mancata valutazione di prove; la Corte ha ritenuto le censure infondate o improprie in quanto ridette a mera rilettura del merito.
Principio giurisprudenziale citato (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore e altre pronunce)
Consolidato orientamento secondo cui chi si avvale dell'allaccio abusivo è punibile anche se non ha materialmente effettuato la manomissione; la distinzione autore/manomissore incide solo se rileva sull'elemento soggettivo.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di motivazioni riguardanti l'esonero dal pagamento delle sanzioni alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero.
Massime di principio
- Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete (anche se la manomissione è stata materialmente eseguita da terzi) può essere ritenuto responsabile del furto di energia elettrica e delle aggravanti ad esso collegate.
- Anomalie tecniche nel consumo (es. riduzione della registrazione pari al 92%) combinate con segni materiali di manomissione (es. calotta rotta) costituiscono elemento probatorio valido per ritenere la manomissione e l'uso illecito dell'energia.
- La valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti spettano ai giudici di merito; la Cassazione non riesamina il merito se la motivazione è coerente, logica e priva di vizi giuridici.
- Non è ammissibile introdurre in Cassazione questioni nuove che non siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio; tali motivi saranno dichiarati inammissibili.
- La consapevolezza dell'utilizzo abusivo può essere desunta da circostanze come la titolarità della fornitura, l'uso continuativo della luce e l'occupazione dell'immobile.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere tenuto al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
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