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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17669/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che manteneva in vigore misure coercitive (obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza in casa in orario notturno, divieto di allontanarsi dalla provincia, obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. e altre prescrizioni) in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di cassazione. Ha dedotto l'inosservanza dell'art. 9, comma 6, legge n. 69/2005 (secondo cui la misura cautelare deve prioritariamente impedire la sottrazione alla consegna) sostenendo che la procedura di rinvio pregiudiziale costituisce ragione ostativa alla consegna e che le restrizioni impedivano lo svolgimento della sua attività lavorativa autonoma di ristrutturazione edile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che il rinvio pregiudiziale non impedisca automaticamente il mantenimento di misure coercitive ma che, dato l'inevitabile allungamento dei tempi (la richiesta di rinvio è stata notificata alla Corte di Giustizia il 24 gennaio 2024 e la definizione potrà richiedere almeno un anno), le misure vadano modulati in rapporto alla diversa durata del procedimento. Non essendo state riscontrate violazioni delle prescrizioni, il regime è stato attenuato per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa e per eliminare prescrizioni puramente afflittive non funzionali a impedire la sottrazione. In particolare è stata revocata l'obbligatorietà della permanenza notturna in abitazione e ridotto l'obbligo di presentazione alla P.G. a due giorni settimanali (martedì e giovedì). L'ordinanza impugnata è annullata in parte senza rinvio, con applicazione delle prescrizioni indicate.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 9, comma 6

    La norma impone che l'esigenza principale delle misure cautelari nell'ambito del mandato di arresto europeo sia evitare la sottrazione alla consegna. La Corte ha precisato che questa finalità non comporta automaticamente la conservazione delle medesime misure quando sorge un rinvio pregiudiziale; tuttavia la plausibilità delle ragioni addotte nel rinvio e il conseguente allungamento dei tempi impongono di modulare le misure in funzione della durata prevedibile del procedimento.

  • legge n. 69 del 2005, art. 9, comma 4

    Richiamata in relazione alla finalità cautelare: le prescrizioni devono servire ad impedire la sottrazione alla procedura. Devono essere eliminate quelle misure esclusivamente afflittive e non correlate in modo immediato a tale finalità.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267 (rinvio pregiudiziale)

    Il rinvio pregiudiziale sospende la decisione definitiva sulla questione di diritto comunitario e ne prospetta tempi più lunghi, ma non vincola il giudice nazionale circa l'esito della decisione: esso attesta la plausibilità delle questioni sollevate e determina una modifica del quadro temporale che giustifica la modulazione delle misure cautelari.

Massime di principio

  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non determina di per sé l'impossibilità di mantenere misure coercitive; esso però può giustificare la loro revisione alla luce dei tempi più lunghi del procedimento.
  • Le misure cautelari applicate nell'ambito del mandato di arresto europeo devono rimanere proporzionate e funzionali alla finalità di impedire la sottrazione alla consegna; vanno eliminate prescrizioni meramente afflittive non direttamente connesse a tale scopo.
  • In presenza di una prevedibile dilatazione temporale del procedimento (es. rinvio pregiudiziale), il giudice deve modulare le misure non detentive per consentire il mantenimento dell'attività lavorativa, salvo violazioni degli obblighi imposti.
  • La mancata violazione delle prescrizioni da parte dell'interessato è elemento rilevante per l'attenuazione delle misure coercitive.
  • Le modifiche alle prescrizioni (es. eliminazione della permanenza notturna, riduzione delle presentazioni alla P.G.) sono misure compatibili per bilanciare la necessità cautelare e il diritto al lavoro quando non compromettono l'efficacia della misura stessa.

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