Ordinanza n. 4057/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-attitudinale ed esclusione dal concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la successiva graduatoria di merito rideterminata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Attitudinale del Servizio di Psicologia del Ministero dell’Interno e la conseguente esclusione dal concorso per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento, adottati ai sensi dell’art. 24 del d.m. n. 168/2022. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito rideterminata e la graduatoria stessa, nella parte pregiudizievole per il suo utile collocamento. Dal testo emerge che il ricorrente contestava, in particolare, la legittimità della valutazione di inidoneità, prospettandone l’assenza o insufficienza dei presupposti e profili di contraddittorietà, anche in relazione al positivo superamento dei test psico-attitudinali diretti all’accertamento di eventuali psicopatologie e al giudizio di compatibilità formulato dallo psicologo. Il ricorrente contestava inoltre la motivazione e la predeterminazione dei criteri di valutazione dei requisiti attitudinali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha qualificato l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità o incongruenza delle conclusioni, ovvero carenza di motivazione. A un esame proprio della fase cautelare, la documentazione prodotta dall’amministrazione non ha evidenziato tali vizi né altri profili di illegittimità. Il positivo superamento dei test diretti a verificare l’assenza di psicopatologie non è stato ritenuto incompatibile, di per sé, con un giudizio di inidoneità attitudinale. Il TAR ha inoltre ritenuto non contraddittoria la valutazione collegiale della Commissione, anche rispetto al giudizio di compatibilità espresso dallo psicologo, e sufficientemente motivata, in modo da consentire la ricostruzione dell’iter logico e la verifica del rispetto dei parametri normativi. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.m. 9 settembre 2022, n. 168
La disposizione individua l’oggetto della verifica dei requisiti attitudinali necessari per il reclutamento nella Polizia di Stato; il giudice ha ritenuto che tale oggetto sia sufficientemente chiaro e costituisca parametro della valutazione della Commissione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per l’assenza di profili di illegittimità apprezzabili nella fase cautelare.
Massime di principio
- La valutazione dei requisiti psico-attitudinali necessari per il reclutamento nella Polizia di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del macroscopico travisamento dei fatti, dell’illogicità o incongruenza delle conclusioni e della carenza di motivazione.
- Il positivo superamento dei test psico-attitudinali diretti ad accertare l’assenza di psicopatologie non esclude, di per sé, la possibilità di un giudizio di non idoneità attitudinale, poiché le due verifiche hanno oggetto distinto.
- La valutazione collegiale della commissione attitudinale non è contraddittoria per il solo fatto di non coincidere con il giudizio di compatibilità formulato dallo psicologo, purché la conclusione collegiale sia adeguatamente motivata.
- Nell’accertamento dei requisiti attitudinali, la puntuale predeterminazione di criteri valutativi non è necessaria quando l’oggetto della verifica è già sufficientemente definito dalla disciplina normativa e la motivazione dell’atto consente di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione.
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