Sentenza n. 14905/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riesame e di annullamento parziale delle elezioni FNOMCeO per il quadriennio 2025-2028, verbale di proclamazione degli eletti alla Commissione nazionale degli odontoiatri e regola regolamentare di preferenza del candidato più giovane in caso di parità di voti
Esito
Favorevole al resistente (federazione professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato alle elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali della FNOMCeO, aveva ottenuto lo stesso numero di voti dell'ultimo candidato proclamato eletto. L'elezione del controinteressato era stata determinata dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.m. 15 marzo 2018, che, in caso di parità, privilegia il candidato più giovane in base alla data più recente di iscrizione all'albo, all'abilitazione professionale e, in via subordinata, all'età. Il ricorrente ha impugnato il diniego di riesame adottato dalla FNOMCeO, gli atti delle operazioni elettorali, la proclamazione degli eletti e la disciplina regolamentare, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, e dell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 221/1950, in relazione all'art. 6, comma 2, d.m. 15 marzo 2018, nonché eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta e sviamento. Ha inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116 c.p.a.; tale domanda è stata dichiarata non più attuale dopo che la Federazione aveva riscontrato l'istanza di accesso. Il controinteressato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, l'inammissibilità per cumulo di domande e l'irricevibilità per tardività. Il ricorrente ha anche chiesto il rinvio della causa in attesa del giudizio pendente davanti alla CCEPS.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che la pendenza di un ricorso davanti alla CCEPS non costituisse una situazione eccezionale idonea a giustificare il differimento e confermasse, anzi, il problema di giurisdizione. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della salute, poiché tra gli atti impugnati figurava anche il d.m. 15 marzo 2018 e perché il Ministero è litisconsorte necessario nei giudizi dinanzi alla CCEPS relativi alle elezioni degli organi delle professioni sanitarie. Ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle censure concernenti la validità delle operazioni elettorali, la proclamazione degli eletti e il diniego di riesame della Federazione. In base all'art. 8, comma 10, d.lgs.C.p.S. n. 233/1946, le controversie sulla validità delle operazioni elettorali degli organi delle Federazioni nazionali sono devolute alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; tale devoluzione comprende anche la decisione sull'istanza di autotutela, in quanto inserita nel procedimento elettorale e diretta a confermarne gli esiti. Il TAR ha invece riconosciuto la propria giurisdizione sulla contestazione diretta dell'art. 6, comma 2, d.m. 15 marzo 2018, ma ha respinto tale censura. Ha ritenuto che l'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 221/1950, che privilegiava il candidato più anziano in caso di parità, sia stato implicitamente abrogato dalla disciplina successiva. La regola del candidato più giovane prevista dal d.m. 15 marzo 2018 attua infatti il principio legislativo del ricambio generazionale nella rappresentanza, introdotto dalla l. n. 3/2018, e prevale sulla precedente fonte regolamentare governativa in quanto conforme a una disciplina legislativa sopravvenuta. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero e del controinteressato, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuno, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 8, comma 10, d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233
Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Attribuisce alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie la giurisdizione speciale sui ricorsi riguardanti la validità delle operazioni elettorali degli organi delle Federazioni nazionali, inclusi gli atti di autotutela inseriti nel procedimento elettorale.
art. 6, comma 2, d.m. 15 marzo 2018
A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data di più recente deliberazione di iscrizione all'albo di ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.
La disposizione è legittima perché attua il principio legislativo del ricambio generazionale nella rappresentanza degli ordini professionali.
art. 19, comma 2, d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma.
La regola della preferenza per il candidato più anziano è stata ritenuta implicitamente abrogata dalla successiva disciplina attuativa della riforma legislativa del 2018, che privilegia il candidato più giovane.
art. 2, comma 2, d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3
Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.
Introduce il principio legislativo del ricambio generazionale nella rappresentanza degli ordini professionali, demandandone l'attuazione a successivi regolamenti.
art. 2, comma 5, d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3
Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
Costituisce la base legislativa per l'adozione del decreto ministeriale recante le procedure per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza.
Il rinvio dell'udienza richiede situazioni eccezionali e gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di difesa.
artt. 53 e 54 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
Sono richiamati per affermare la necessaria partecipazione del Ministero della salute ai giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è divenuta non più attuale dopo il riscontro dell'amministrazione all'istanza di accesso.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato nel diniego di riesame della Federazione quale base normativa dell'annullamento d'ufficio; la legittimità del diniego, tuttavia, rientra nella controversia sulle operazioni elettorali devoluta alla CCEPS.
Massime di principio
- Le controversie sulla validità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie sono devolute alla giurisdizione speciale della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai sensi dell'art. 8, comma 10, d.lgs.C.p.S. n. 233/1946.
- La giurisdizione speciale della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie comprende anche l'impugnazione del diniego di riesame o di autotutela adottato dalla Federazione, quando tale atto è inserito nel procedimento elettorale e incide sulla conferma dei relativi risultati.
- La contestazione diretta della legittimità di una disposizione regolamentare ministeriale sulle modalità elettorali rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche quando la disposizione è stata applicata nel procedimento elettorale devoluto alla giurisdizione della Commissione centrale.
- La regola regolamentare che, in caso di parità di voti nelle elezioni degli organi delle professioni sanitarie, privilegia il candidato più giovane è legittima se costituisce attuazione del principio legislativo del ricambio generazionale nella rappresentanza.
- La disciplina regolamentare anteriore che, in caso di parità di voti, privilegiava il candidato più anziano può ritenersi implicitamente abrogata quando una successiva legge introduce il principio del ricambio generazionale e un regolamento ministeriale ne dà attuazione mediante la preferenza per il candidato più giovane.
- Il rinvio della trattazione della causa nel processo amministrativo richiede casi eccezionali e gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa; la pendenza di un distinto giudizio davanti all'organo dotato di giurisdizione speciale sulla medesima vicenda elettorale non giustifica, di per sé, il differimento.
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