Cassazione Civile, Ordinanza n. 13764/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2013-2015, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava alla società costi ritenuti indeducibili perché riferiti all’acquisto di carburante. In primo grado i ricorsi della società erano stati accolti; in appello la CTR del Molise aveva confermato l’annullamento degli accertamenti, ritenendo che, trattandosi di impresa di autotrasporto, la spesa per carburante fosse per sua natura inerente all’attività e che la documentazione prodotta fosse sufficiente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 109, commi 1 e 5, del TUIR, dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente confuso l’astratta inerenza del costo con la prova della certezza del medesimo: alcune fatture non indicavano la targa del veicolo rifornito e, inoltre, i consumi di carburante non sarebbero stati compatibili con i chilometri effettivamente percorsi dai mezzi nella disponibilità della società.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto non fondata l’impostazione della CTR, perché la contestazione dell’Ufficio non riguardava soltanto l’inerenza astratta del carburante all’attività d’impresa, ma anche la concreta riferibilità e certezza del costo, messa in dubbio dalla carenza di elementi identificativi nelle fatture e dall’incompatibilità tra consumi e percorrenze. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il principio della doppia conforme limita l’impugnazione per cassazione solo ai vizi motivazionali, non alle censure di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura proposta dall’Agenzia è stata esaminata come deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per la deducibilità del costo occorre provarne l’inerenza e la corretta riferibilità all’attività d’impresa; non basta la mera natura del bene acquistato.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La fattura deve contenere elementi idonei a consentire la verifica della riferibilità dell’operazione e, in mancanza, può essere negata anche la detrazione IVA.
art. 2697 c.c.
L’onere di dimostrare la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA grava sul contribuente mediante idonea documentazione.
Massime di principio
- In tema di imposte dirette e IVA, la deducibilità del costo e la detraibilità dell’imposta richiedono non solo l’astratta inerenza del bene o servizio all’attività d’impresa, ma anche la prova documentale della concreta riferibilità della spesa all’operazione o al mezzo strumentale utilizzato.
- Se l’Amministrazione contesta non soltanto l’inerenza ma anche la certezza del costo, il giudice di merito deve esaminare le specifiche contestazioni e non può limitarsi a richiamare la sola compatibilità generale della spesa con l’attività esercitata.
- Una fattura priva di elementi essenziali che consentano di collegare la spesa ai mezzi impiegati nell’impresa, o comunque incongruente rispetto ai dati oggettivi di consumo e percorrenza, può legittimare il recupero a tassazione e il diniego della detrazione IVA.
- Il principio della doppia conforme preclude in cassazione solo le censure di mero vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non anche i motivi che denunciano violazioni di legge.
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