Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione contenuta nella sentenza di applicazione della pena 17/09/2007. Sostengono che il titolo esecutivo avrebbe dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi fino al 28/01/2002 e che, quindi, l'ordine di demolizione non potrebbe riguardare le opere anteriori a tale data (in particolare il manufatto in muratura). Denunciano inoltre difetto di potere e contraddittorietà tra i quadri economici alla base dell'esecuzione e l'oggetto del titolo, e contestano che il giudice dell'esecuzione abbia impropriamente ritenuto l'immobile come unico e non scindibile, estendendo la demolizione anche a parti dichiarate prescritte; infine sostengono che le questioni andavano dedotte con impugnazione della sentenza e non con l'incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi. Ha ritenuto che: (i) il giudice dell'esecuzione è limitato ad esaminare la regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo e non può sindacare fatti o vizi processuali già definiti con giudicato; (ii) sebbene in linea di principio l'estinzione per prescrizione travolga l'ordine di demolizione, nel caso concreto la sentenza di patteggiamento ha considerato le condotte come unitarie e ha disposto l'ordine di demolizione e la rimessione in pristino senza limitazioni, con riferimento all'intero manufatto; (iii) la realizzazione di lavori successivi su un immobile abusivo costituisce ripresa dell'attività illecita e gli interventi ulteriori mantengono l'illegittimità dell'opera principale; (iv) la demolizione parziale non è idonea quando non assicura il corretto assetto del territorio e del paesaggio, per cui l'ordine può e deve estendersi all'intero manufatto. Le ricorrenti non avevano impugnato gli ordini nella sentenza e pertanto questi sono definitivi. Conclusione: rigetto dei ricorsi e condanna delle ricorrenti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001
L'art. 31 disciplina l'ordine di demolizione collegato alla pronuncia penale: la giurisprudenza riconosce che l'estinzione per prescrizione del reato può travolgere l'ordine di demolizione, ma l'operatività dell'ordine nel caso concreto dipende dal contenuto definitivo del titolo e dalla unitarietà delle condotte.
d.lgs. n. 42 del 2004
L'art. 181 (rimessione in pristino) è considerato sanzione accessoria collegata alla sentenza; l'estinzione del reato può incidere anche su tale ordine, ma nella valutazione concreta il giudice deve considerare l'oggetto e la finalità del ripristino.
d.l. 137/2020
Norma procedurale citata per la partecipazione del Pubblico Ministero in Cassazione (richiesta dalla Procura generale durante la requisitoria); qui utilizzata per segnalare la conclusione del Ministero di rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è limitato a verificare la regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo e non può sindacare nuovamente fatti o vizi processuali ormai definiti con giudicato.
- Se una sentenza definitiva contiene un ordine di demolizione e/o rimessione in pristino senza limitazioni, tali ordini sono vincolanti e vanno eseguiti sull'oggetto così definito, salvo che siano stati impugnati nella sede e nei termini opportuni.
- L'estinzione per prescrizione può, in linea di principio, travolgere ordini ablatori connessi alla sentenza, ma ciò dipende dalla concreta disamina del titolo e dalla unitarietà o meno delle condotte: se le opere sono state effettuate in modo continuativo e completato con lavori successivi, il manufatto può essere considerato unitario e soggetto all'ordine di demolizione.
- Gli interventi successivi effettuati su un immobile già abusivo si qualificano come prosecuzione dell'attività illecita: non giustificano il mantenimento dell'immobile e possono legittimare la demolizione anche di opere anteriori se la demolizione parziale non è idonea a ripristinare il corretto assetto del territorio e del paesaggio.
- Per contestare l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza è necessario impugnare la sentenza stessa nei modi e nei termini previsti; l'incidente di esecuzione non è la sede per rimettere in discussione elementi già definitivi del titolo.
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