Sentenza n. 11005/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento dell’ordinanza n. 116/2025, prot. n. 87377 datata 13 ottobre 2025 e notificata a mano in pari data, assunta dalla ASL di Viterbo, in persona del l.r. pro tempore, con sede in Viterbo, alla via E. Fermi, 15 – 01100, PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, in particolare, del Dipartimento di prevenzione – UOC Servizio veterinario A – Area animale e C - Igiene degli allevamenti a firma del Direttore, dott. N. Ferrarini e di ogni altra amministrazione che possa prendere parte al procedimento relativo al blocco di ingresso di ulteriori cani presso la struttura irrogata dalla ridetta Asl con l’ordinanza impugnata. 2. Del provvedimento prot. n. 000797 del 13 novembre 2025 assunto dal medesimo Dipartimento in riscontro del ricorso in opposizione alla predetta ordinanza, presentato dalla ricorrente in data 11.11.2025 e notificato alla ridetta in data 25.11.2025. 3. Di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti connessi, anche in differente procedimento e che al momento non è noto a chi scrive, che si evincerà pure dalla richiesta di accesso documentale e civico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di blocco dell’ingresso di ulteriori cani nella struttura e successivo provvedimento di rigetto dell’opposizione amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione di volontariato)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato l’ordinanza con cui l’ASL Viterbo aveva disposto il blocco degli ingressi di nuovi animali fino alla formale revoca, nonché il successivo rigetto dell’opposizione. L’amministrazione aveva qualificato la struttura, nella quale erano presenti 133 cani e veniva richiesto ai privati un contributo giornaliero di euro 3,50 per animale, come pensione per cani soggetta ai requisiti strutturali e gestionali della d.g.r. Lazio n. 866/2006. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, carenza di istruttoria, difetto e incongruità della motivazione, contraddittorietà e non definitività del provvedimento, sostenendo che la struttura era gestita da un’associazione senza scopo di lucro e costituiva un ricovero privato per animali d’affezione, non una pensione commerciale. È stata inoltre dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento (UE) 2017/625, ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie. L’ASL ha sostenuto che la struttura, in ragione del ricovero superiore alle 24 ore, della presenza di animali di proprietà altrui e della corresponsione della diaria, possedesse le caratteristiche di una pensione per cani e che il blocco fosse destinato a cessare dopo l’adeguamento ai requisiti normativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto erroneo il presupposto applicativo della d.g.r. n. 866/2006, che disciplina le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali. La struttura non è stata ritenuta assimilabile a una pensione commerciale: tale conclusione è stata avvalorata anche dal modesto contributo richiesto e dal riconoscimento, da parte della stessa ASL, della necessità di una revisione normativa per le strutture di ricovero di animali d’affezione. Il TAR ha qualificato la struttura come ricovero privato disciplinato dalla d.g.r. n. 43/2010. Per tali ricoveri non sono richiesti tutti i requisiti strutturali e gestionali previsti per le pensioni commerciali, ma soltanto criteri minimi relativi all’identificazione e registrazione degli animali, alle procedure igienico-sanitarie, al benessere animale, alla sicurezza degli operatori e alle procedure di adozione. Il blocco degli ingressi è legittimo soltanto in caso di mancato rispetto di tali procedure minime e di incompatibilità del numero degli animali con il loro rispetto. Nel caso concreto, il sopralluogo aveva rilevato recinti idonei a impedire la fuga, ripari, disponibilità di acqua, buone condizioni igienico-sanitarie, assenza di escrementi e uno stato generale di salute apparentemente buono; non risultava quindi dimostrata la violazione delle procedure minime tale da giustificare il blocco. L’ASL è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 2 e 3 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di conclusione, istruttoria e motivazione dell’azione amministrativa; il giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento per l’erronea qualificazione della struttura e per l’insufficiente accertamento dei presupposti del blocco.
l. 281/1991
Individuata quale legge quadro nazionale in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
l.r. Lazio 21 ottobre 1997, n. 34
Indicata quale disciplina regionale di recepimento della normativa nazionale in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
l. 4 novembre 2010, n. 201
Richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
d.g.r. Lazio n. 866/2006
Recepimento «Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003»
Disciplina le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali; non è applicabile ai ricoveri privati per animali d’affezione non qualificabili come attività commerciali.
d.g.r. Lazio n. 43/2010
Si tratta di strutture per animali gestiti da privati cittadini o associazioni di volontariato che offrono ricovero a proprie spese ad animali randagi.
Disciplina i ricoveri privati e consente il blocco immediato degli ingressi soltanto quando il numero degli animali sia incompatibile con il rispetto delle procedure minime igienico-sanitarie, di benessere animale e di sicurezza degli operatori.
d.g.r. Lazio n. 621/2016
Richiamata tra le disposizioni regionali in materia di identificazione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
art. 10 regolamento (UE) 2017/625
Indicato dalla ricorrente come norma eurounitaria inconferente e erroneamente applicata; la sentenza non sviluppa una distinta motivazione su tale censura.
Massime di principio
- La qualificazione di una struttura per il ricovero di cani come pensione commerciale richiede la verifica concreta della sussistenza di un’attività di custodia a fini commerciali; la mera presenza di animali di proprietà altrui e la corresponsione di un modesto contributo non sono sufficienti, da sole, a imporre la disciplina prevista per le strutture commerciali.
- Le strutture private gestite da cittadini o associazioni di volontariato per il ricovero di animali d’affezione sono soggette alla disciplina speciale dei ricoveri privati e non devono necessariamente possedere tutti i requisiti strutturali e gestionali previsti per le pensioni commerciali.
- Il blocco dell’ingresso di ulteriori animali in un ricovero privato è legittimo soltanto se l’amministrazione accerta il mancato rispetto delle procedure minime igienico-sanitarie, di tutela del benessere animale e di sicurezza degli operatori, nonché l’incompatibilità del numero degli animali presenti con tali procedure.
- L’amministrazione non può applicare una disciplina prevista per strutture commerciali sulla base di una qualificazione astratta o meramente formale, ma deve individuare la disciplina concretamente applicabile alla struttura e motivare il provvedimento alla luce delle caratteristiche effettivamente accertate mediante sopralluogo.
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