Cassazione Civile, Ordinanza n. 27653/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia ha fatto venir meno l'interesse a proseguire il giudizio fino alla decisione. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva deciso la controversia tributaria. Prima della decisione in camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha depositato memoria dichiarando che la parte aveva aderito alla definizione agevolata della controversia. La Corte ha quindi esaminato la sopravvenienza di tale circostanza rispetto all'interesse a coltivare il ricorso, ritenendo che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non determini di per sé l'estinzione del processo ma comporti la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Massime di principio
- L'interesse a proporre e coltivare un ricorso deve permanere sino alla decisione; se viene meno per effetto di una definizione sopravvenuta della controversia, il ricorso diviene inammissibile per carenza di interesse.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dal difensore in memoria non produce automaticamente l'estinzione del processo, ma rileva come causa sopravvenuta di inammissibilità del ricorso quando elimina l'interesse alla pronuncia.
- Quando la controversia sia definita in via agevolata dal contribuente prima della decisione, il giudizio di legittimità non può più essere utilmente coltivato e va dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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