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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 43/2025, depositata e resa pubblica il 30.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 810/2014 (in ricorso erroneamente indicata come sentenza n. 227/2024, depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1338/2023), munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.10.2025

Giustizia amministrativa202503540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 43/2025, Sez. Lavoro e Previdenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 43/2025, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. Nell'atto introduttivo ha indicato erroneamente gli estremi di una diversa sentenza, la n. 227/2024; tuttavia, nel fascicolo ha depositato proprio il corretto titolo giudiziale, ossia la sentenza n. 43/2025. Il Ministero ha eccepito l'inesattezza dell'indicazione e ha rappresentato di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo, ma soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l'indicazione errata della sentenza nel corpo del ricorso costituisse una mera inesattezza involontaria, superabile mediante una lettura sostanzialistica dell'intero fascicolo, poiché il corretto titolo da eseguire era stato comunque prodotto dalla ricorrente. Poiché l'amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza dopo la proposizione del ricorso, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in ragione dell'adempimento tardivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale base del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa; nel caso concreto, l'adempimento dell'amministrazione è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'erronea indicazione degli estremi del titolo giudiziale non determina di per sé l'inammissibilità della domanda quando dal complesso degli atti e dei documenti depositati risulti con chiarezza quale sia la decisione di cui si chiede l'esecuzione; l'errore può essere qualificato come mera inesattezza involontaria.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione, ma giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese quando il ricorso si sia reso necessario per ottenere l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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