Cassazione Civile, Ordinanza n. 00568/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, deducendo l’omessa notificazione degli atti prodromici, ossia di diverse cartelle di pagamento, con conseguente decadenza della riscossione e prescrizione del credito. In appello la CTR ha rigettato il gravame, ritenendo correttamente notificate le cartelle e non decorso il termine di prescrizione alla data di notifica dell’intimazione, eseguita via PEC. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo per relationem alla decisione di primo grado, asseritamente senza confronto con i motivi di appello e in violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie e civili; 2) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e dell’intimazione, perché la notifica sarebbe stata eseguita da un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi; 3) violazione della disciplina sulla prescrizione, per avere il giudice di merito applicato la prescrizione quinquennale alle pretese erariali azionate con l’intimazione.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della CTR, perché sorretta da un autonomo, seppur sintetico, percorso argomentativo e tale da consentire di comprendere le ragioni della decisione; ha escluso la nullità della notificazione via PEC effettuata da un indirizzo istituzionale non inserito in pubblici elenchi, osservando che la notifica era comunque idonea a consentire la piena difesa del destinatario e che la rigidità formale riguarda soprattutto l’individuazione del destinatario, non del mittente; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che ai crediti erariali si applica la prescrizione ordinaria. Ha inoltre rilevato, sul terzo motivo, un profilo di inammissibilità per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva prodotto né allegato le cartelle e le relate di notifica. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
serve a censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; i motivi 2 e 3 sono stati proposti sotto tale vizio.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il parametro usato per denunciare la nullità della sentenza per asserita carenza o apparenza di motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiede la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem della CTR.
art. 118 disp. att. c.p.c.
norma richiamata a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse un difetto motivazionale.
art. 26, quinto comma, d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione delle cartelle/atti della riscossione; la Corte ha respinto la doglianza sulla notifica PEC.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni; non è stata ravvisata invalidità della notifica effettuata via PEC.
art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012
richiamato dalla ricorrente per contestare l’uso di un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi.
art. 3-bis, comma 1, L. n. 53/1994
la Corte lo qualifica come norma più rigorosa riferita alle notifiche eseguite dagli avvocati, non decisiva per la notifica in esame.
art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005
indicato come indice utilizzabile per le notifiche nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 2948, quarto comma, c.c.
invocato per la prescrizione quinquennale; la Corte ha escluso che tale termine si applichi ai crediti erariali azionati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando il giudice, pur richiamando la decisione di primo grado, svolga un autonomo percorso logico, sia pure sintetico, e renda comprensibili le ragioni della conferma, senza che sia necessaria la confutazione analitica di tutte le argomentazioni delle parti.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando manchi l’esposizione del percorso logico-giuridico della decisione o quando la motivazione sia meramente apparente e non consenta di ricostruirne le ragioni.
- In tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo di un indirizzo istituzionale del mittente non risultante nei pubblici elenchi non determina di per sé la nullità della notifica, se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo consentendo al destinatario una piena e inequivoca difesa.
- La disciplina delle notifiche digitali richiede maggiore rigore nell’individuazione dell’indirizzo del destinatario, mentre non è richiesto lo stesso livello di formalismo per l’indirizzo del mittente, specie quando la notifica sia indirizzata verso una pubblica amministrazione secondo gli indici normativamente previsti.
- Ai crediti erariali si applica la prescrizione ordinaria, non la prescrizione quinquennale invocata in relazione a singole pretese azionate con l’intimazione di pagamento.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che denunci prescrizione o validità delle notifiche deve essere specifico e sorretto dalla produzione o allegazione degli atti rilevanti, come cartelle e relate di notifica, altrimenti incorre in difetto di specificità.
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